Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da un cinquantenne contro il Ministero dell´Interno dopo che la Prefettura di Genova gli aveva negato il via libera per riottenere l´autorizzazione alla detenzione di armi ed esplosivi.
Niente armi e munizioni se in passato si è fatto uso di sostanze stupefacenti e si è stati condannati per guida in stato di ebbrezza, perché se si vuole essere autorizzati va "conservata nel tempo una condotta di vita indiscutibile". Con queste motivazioni il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da un cinquantenne contro il Ministero dell´Interno dopo che la Prefettura di Genova gli aveva negato il via libera per riottenere l´autorizzazione alla detenzione di armi ed esplosivi.
Dieci anni fa il prefetto di Genova proibì all´uomo di possedere armi e munizioni "per non aver segnalato lo spostamento di un fucile e per aver posseduto sostanza stupefacente (cocaina)".
Dieci anni fa, oltre al consumo di droga "sporadico ma protratto per due anni dichiarato", al ricorrente era stata contestata anche una condanna per guida in stato di ebbrezza. La Prefettura l´anno scorso ha respinto una nuova richiesta di revoca del divieto disposto precedentemente. Un consumatore di droga, spiega il Tar nella sentenza, "può indubbiamente riuscire a recidere" il rapporto con le sostanze stupefacenti, "cosa che ne autorizza il pieno reinserimento nella vita lavorativa e di relazione.
E´ invece più arduo ritenere che tale commendevole percorso consenta di elidere ogni conseguenza". "Si ribadisce che un soggetto può fruire di tutti i diritti e considerare superata ogni sua pendenza, senza essere per ciò abilitato a godere di opportunità che la legge vuol riservare solo a coloro che, nel tempo, hanno conservato una condotta di vita indiscutibile", ribadisce il Tar.
In questo ricorso, sempre secondo il Tar, per la decisione sull´autorizzazione alla detenzione di armi non influisce quindi il proscioglimento con ampia formula disposto dal gip sulla vicenda della mancata denuncia dello spostamento dell´arma. Il Tar conclude che la condotta di vita dell´interessato tra il 2000 e il 2008 "è quel che non rassicura circa la persistenza della sua correttezza nel futuro per quel che riguarda il rapporto con le armi".
Fonte: primo canale.it 28/11/2017
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