E’ compatibile l’applicazione della causa di non punibilità con i reati di cui agli artt. 186 e 186 bis del C.d.S e in generale con gli altri illeciti caratterizzati da diverse soglie di punibilità? Questa la questione al centro della Sentenza n. 13681, resa alla udienza del 25/02/2016, depositata il 06/04/2016, della Corte di Cassazione Penale a SS.UU..
Con decreto del 21 dicembre 2015 il Primo Presidente assegnava alle SS.UU la questione sollevata con ordinanza della IV sezione della Corte di Cassazione.
I giudici delle Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato la legittimità del motivo sollevato in relazione all’art. 131 bis CP, ancorchè non fosse stato thema decidendi della Corte di Appello, in quanto la sentenza della Corte territoriale fu emanata in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.lgs 19 marzo 2015 n 28 che ha introdotto l’art. 131 bis. Si è in presenza di una innovazione di diritto sostanziale più favorevole al reo e quindi avente una applicazione ex officio e retroattiva in base all’art. 2 del C.P. e addirittura anche nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso così come ha statuito di recente la stessa Corte di Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 46653 del 26.06.2015.
I giudici delle SS.UU, dopo essersi soffermati a chiarire alcuni aspetti relativi al ruolo della Corte e al giudizio che la stessa è chiamata a rendere, stabilendo le ipotesi in cui si deve procedere con l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ex art 620 CPP , è entrata nel merito della questione che le è stata devoluta dalla IV Sezione.
Il tema è stato affrontato sotto ogni profilo giuridico e dopo una ampia disamina i giudici delle SS.UU hanno ravvisato l’esigenza di riepilogare al n. 15) della pronuncia, i vari principi che hanno enucleato stabilendo che senz’altro l’applicabilità dell’istituto della non punibilità per tenuità del fatto prevista dell’art. 131 bis del C.P anche nelle ipotesi di cui all’art 186 e 186 bis C.d.S..
Al contempo non si sono sottratti a chiarire quando la sentenza di annullamento deve essere pronunciata senza rinvio; quando deve essere esclusa la non punibilità in presenza dell’abitualità, chiarendone il significato del concetto e quando, nonostante la non punibilità, vanno comunque applicate le varie sanzioni amministrative ad opera dell’autorità amministrativa.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.