Un´ordinanza importante, soprattutto a fini pratici, che involge un tema piuttosto contrastato - in verità, più nella prassi concreta che nei principi giurisprudenziali a monte e nella relativa applicazione - quello delle modalità e delle sedi dell´opposizione ai provvedimenti di revoca dell´ammissione al gratuito patrocinio.
I giudici della
Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 5535 dell´8
marzo 2018 hanno chiarito che
l´unico mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, va individuato
non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma nell´art. 170 del medesimo decreto che, pur se rivolto a regolare l´opposizione ai decreti di pagamento in favore dell´ausiliario o del custode, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell´ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 21400 del 17/10/2011).
Inoltre, quando la revoca sia stata disposta dal giudice a seguito di richiesta dell´ufficio finanziario per la mancanza dei requisiti
reddituali, allora è possibile esperire direttamente il ricorso in cassazione.
I fatti
Il ricorrente aveva agito nei confronti della compagnia assicuratrice e nei confronti di altri soggetti per richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale. La domanda veniva accolta solo in parte dal Tribunale di Ragusa. Ritenendosi insoddisfatto, l´attore proponeva impugnazione avanti la Corte di Appello di Cataniache dichiarava inammissibile l´appello proposto. Avverso la decisione del giudice di secondo grado ricorreva per cassazione, proponendo quattro motivi.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto infondati sono risultati tutti i motivi proposti.
In questa sede ci occuperemo di esaminare solo il secondo dei motivi proposti avente ad oggetto il tema della revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Con il citato motivo il ricorrente denunciava la erronea applicazione dell´art. 136 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all´art. 360 c.p.c..
Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione Civile hanno avuto modo di chiarire alcuni aspetti importanti sul tema dell´opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Hanno infatti stabilito che nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca, l´unica legittimata passiva è l´amministrazione interessata (e quindi, il Ministero della Giustizia,
soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall´ammissione al beneficio) ovvero l´Agenzia delle Entrate laddove la revoca dell´ammissione al patrocinio sia richiesta dall´ufficio finanziario ai sensi dell´art. 127, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della verifica dell´esattezza dell´ammontare dei redditi dichiarati.
A tali amministrazionidevono essere notificati sia l´opposizione al decreto di revoca, ai sensi dell´art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull´opposizione, a pena d´inammissibilità.
Il potere di revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è riservato allo stesso giudice che ha deciso il merito anche se si tratta di un potere diverso rispetto a quello di decidere la controversia tra le parti. Proprio per questo motivo esso va di regola esercitato con autonomo decreto, la cui natura è quella di un provvedimento non decisorio e non definitivo in relazione al merito della suddetta controversia.
La natura autonoma del provvedimento di revoca e distinto da quello che decide il merito della controversia comporta che,"anche laddove la revoca venga pronunciata nel contesto di quest´ultimo, la sua anomala "collocazione topografica" (che non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non può neanche ritenersi idonea a mutarne la natura. La relativa decisione non costituisce quindi un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell´art. 329, comma 2, c.p.c.), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta. Di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l´opposizione da proporsi al capo dell´ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca."
I giudici della Sesta Sezione hanno fatto rilevare inoltre che nel caso di specie, non era stata proposta l´opposizione avverso il provvedimento di revoca nelle forme previste dall´art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 al capo dell´ufficio giudiziario e non era del resto stato neanche evocato il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall´ammissione al beneficio, unico legittimato passivo necessario nel relativo procedimento contenzioso.
Di conseguenza, la censura proposta dal ricorrente risultava senz´altro inammissibile.
Per tali motivi e per quegli altri che in questa sede non sono stati presi in esame ma che potranno essere approfonditi nel testo integrale nell´ordinanza che si allega, il ricorso è stato rigettato
Si allega ordinanza.
Avv. Pietro Gurrieri