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Giustizia lumaca, Pinto: anche Tar Umbria rimette a Consulta nuova disciplina

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´art. 5 quinquies comma 8, l. 24 marzo 2001 n. 89, come introdotto dall´art. 1 comma 777 lett. l),lL. 28 dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui impone al giudice amministrativo di dover nominare, quale commissario ad acta, unicamente un dirigente di seconda fascia della stessa Amministrazione inadempiente.
Lo ha ritenuto il Tar Umbria, che con ordinanza 16 novembre 2016, n. 705, qui allegata, dopo le recenti rimessioni del Tar Liguria, ha rimesso alla Consulta la nuova disciplina della c.d. legge Pinto introdotta dalla legge di stabilità del 2016, con particolare riferimento al vincolo imposto al giudice amministrativo in ordine all´individuazione del commissario ad acta da nominare in sede di ottemperanza.
La questione
Come noto, con la l. n. 208 del 2015 è stato introdotto l´art. 5 quinquies il cui comma 8 prevede, che, laddove i creditori di somme liquidate a norma della stessa legge Pinto propongano l´azione di ottemperanza dinanzi al g.a., il giudice adito possa nominare commissario ad acta un dirigente dell´amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. In tal caso i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell´onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
I profili di rimessione
A fronte di tale previsione, intesa come vincolante in termini di commissario da nominare, il Tar ha rilevato una serie di profili di incostituzionalità, con particolare riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 24, 104 e 108.
Quali emanazioni dei predetti riferimenti, l´ordinanza ha richiamato i due principi che, in tema di commissario ad acta nel processo amministrativo in generale, debbono essere tenuti ben presenti: a) il commissario ad acta quale ausiliario del giudice dotato di imparzialità e terzietà; b) il potere ampiamente discrezionale di nomina del medesimo commissario in capo al giudice amministrativo.
Per entrambi, l´ordinanza in esame ha compiuto un approfondito richiamo alla giurisprudenza che ne ha garantito l´applicazione. In relazione al primo principio, l´imparzialità e la terzietà degli ausiliari del giudice, si basa sulla considerazione per cui - analogamente a quella costituzionalmente imposta al giudice - il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, come confermato dalla previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti propri dell´astensione e della ricusazione (cfr. ad es. Cons. St., sez. III, 21 novembre 2012, n. 5890). In relazione al secondo principio, sia il diritto vivente che la giurisprudenza costituzionale riconoscono in capo al giudice un largo margine di scelta sui requisiti per la nomina del commissario ad acta e sulla sua identità, atteso il suo elevato carattere fiduciario (cfr. Corte Cost. 12 maggio 1977, n. 75, in Foro amm. 1979, 875).
Di particolare rilievo, il passaggio con cui l´ordinanza - nel respingere la preminenza del parametro di cui all´art. 81 Cost., invocato dalla difesa erariale - richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 70 del 2015 e n. 178 del 2015 in Foro it. 2015, I, 1855 con nota di ROMBOLI e FERRARI), a mente della quale l´esigenza di risparmio delle risorse pubbliche non costituisce un super valore destinato a prevalere in modo assoluto specie in relazione a valori di rango costituzionale quali quelli concernenti l´indipendenza del giudice e l´imparzialità dei suoi ausiliari.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Si allega l´ordinanza

 

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