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Giustizia amministrativa: via alle regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT

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Lo scorso 11 gennaio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), nonché per la sperimentazione e per la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti: regole, queste, contenute nel decreto ministeriale del 28 dicembre 2020.

Ma analizziamo nel dettaglio tali regole.

Udienze da remoto

Nelle ipotesi in cui è necessario procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgeranno mediante collegamenti da remoto in videoconferenza sulla piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. Con riguardo alle udienze in camera di consiglio in cui partecipano solo i magistrati per deliberare, i collegamenti saranno effettuati in videoconferenza sempre su piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. Detti collegamenti avverranno o attraverso inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli in uso per le convocazioni delle udienze o attraverso call conference.

L'istanza di discussione orale e le comunicazioni

Se l'istanza di discussione orale non è proposta da tutte le parti costituite, allora la segreteria invia l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza alle parti diverse da quelle richiedenti, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni. In ogni ipotesi in cui è disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica ai difensori, con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione di detta comunicazione, la data e l'ora in cui è fissata l'udienza in videoconferenza. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. 

La comunicazione in esame:

  • viene effettuata almeno un giorno libero prima della trattazione;
  • viene predisposta tenendo conto della necessità di distribuire i collegamenti in un congruo arco temporale, in modo da contenere il numero di discussioni richieste e il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione:
  • deve contenere il link ipertestuale per la partecipazione all'udienza; link personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato;
  • deve contenere l'avvertimento che l'accesso al link su richiamato e la partecipazione all'udienza comportano il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa.

La partecipazione alla discussione da remoto.

La partecipazione alla discussione in videoconferenza presuppone che i dispositivi utilizzati rispettino tutti i requisiti specifici previste nelle regole tecniche allegate al decreto in esame. Per tal verso, sia i difensori che le parti che agiscono in proprio devono garantire:

  • la corretta funzionalità di tali dispositivi;
  • devono assicurarsi di aver aggiornato i loro software di base e quelli applicativi alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica;
  • devono assicurarsi di utilizzare un idoneo e aggiornato programma antivirus. 

I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.

Nel corso dell'udienza da remoto, sia essa pubblica sia essa camerale, il presidente del collegio unitamente al segretario:

  • verifica la funzionalità del collegamento e le presenze;
  • dà atto nel verbale delle modalità con cui sono state identificate le parti e con cui è accertata la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa sulla privacy.

Prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano i) sotto la loro responsabilità che la videoconferenza non sarà ascoltata da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza o alla camera di consiglio; ii) di impegnarsi a non effettuare registrazioni. Nel corso dell'udienza o della camera di consiglio è vietato far uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

Con riferimento ai tempi di discussione da remoto, è stato previsto che gli interventi delle parti deve avvenire nei seguenti tempi massimi:

  • sette minuti in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale;
  • dieci minuti nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali.

I suddetti tempi possono variare su decisione del presidente del collegio che può stabilire tempi di intervento inferiori o superiori in ragione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause. 

 

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