Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Giustizia amministrativa: si intendono rinunciate domande assorbite o rigettate se non riproposte

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 7/6/2016 n. 2431.
Ha premesso la Sezione che, ai sensi dell´art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., "si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell´atto di appello ...".
L´onere di riproposizione si lega, ha ricordato la Sezione, alla previsione contenuta nel successivo art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. che, enunciando il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito del ricorso proposto in primo grado, anche se il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale si sia concluso con un´erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità.
Proprio per consentire al giudice di appello di decidere sul merito del ricorso primo grado, nei casi in cui l´annullamento della sentenza non comporti il rinvio al primo giudice, l´art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. pone, in capo all´appellante, l´onere di riproposizione delle domande, le quali, in mancanza, debbono intendersi abbandonate (cfr. Cons. Stato, IV, 15 maggio 2015, n. 2433; VI, 9 gennaio 2014, n. 22).
In conclusione, avendo l´originaria ricorrente implicitamente rinunciato al ricorso di primo grado (attraverso la mancata riproposizione in appello delle relative domande), non vanta alcun interesse a che si decida la presente impugnazione, non potendo, comunque, ricavare da essa alcuna forma di concreta utilità. Da ciò, la declaratoria di inammissibilità dell´interposto gravame.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2012, proposto da:

T.N.M., rappresentata e difesa dall´avv. Lucio Molinaro, presso il cui studio, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 90, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione II, n. 00358/2011, resa tra le parti, concernente bando pubblico per la costituzione di una società di trasformazione urbana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio;

Svolgimento del processo

Con sentenza 15 aprile 2011, n. 358, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui la sig. ra N.M.T. aveva impugnato il bando pubblico per la costituzione di una società di trasformazione urbana, emesso dal Comune di Golfo Aranci.

Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra T..

Rilevato che l´impugnata pronuncia si fonda sulla sentenza del medesimo Tribunale 12 giugno 2009, n. 972, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3 giugno 2010, n. 3489, con la quale erano stati annullati gli atti di costituzione della società di trasformazione urbana, l´appellante deduce, a sostegno dell´appello, che, successivamente alla pronuncia qui gravata, la Corte di Cassazione ha cassato per difetto di giurisdizione la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3489 del 2010, da qui il riemergere dell´interesse alla definizione nel merito del ricorso dichiarato improcedibile.

L´appellante conclude, pertanto, per l´accoglimento dell´appello col conseguente annullamento dell´atto impugnato in primo grado.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016, la causa è passata in decisione

Motivi della decisione

L´appello va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell´art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., "si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell´atto di appello ...".

L´onere di riproposizione si lega alla previsione contenuta nel successivo art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. che, enunciando il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito del ricorso proposto in primo grado, anche se il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale si sia concluso con un´erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità.

Proprio per consentire al giudice di appello di decidere sul merito del ricorso primo grado, nei casi (fra cui non rientra quello di specie) in cui l´annullamento della sentenza non comporti il rinvio al primo giudice, l´art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. pone, in capo all´appellante, l´onere di riproposizione delle domande, le quali, in mancanza, debbono intendersi abbandonate (cfr. Cons. Stato, IV, 15 maggio 2015, n. 2433; VI, 9 gennaio 2014, n. 22).

Nel caso di specie, la sig.ra T. si è limitata, in sede di appello, a rilevare che per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva cassato la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3489 del 2010, era risorto l´interesse alla decisione nel merito del giudizio introdotto col ricorso definito con la sentenza qui impugnata, senza, tuttavia, riproporre le doglianze prospettate in primo grado e non esaminate dal giudice, stante la dichiarata improcedibilità dell´impugnazione.

L´eventuale fondatezza dell´appello imporrebbe, quindi, al Collegio di decidere nel merito le domande prospettate al tribunale amministrativo. Tuttavia queste ultime, non essendo state riproposte ai sensi dell´art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., devono intendersi rinunciate.

In conclusione, avendo l´originaria ricorrente implicitamente rinunciato al ricorso di primo grado (attraverso la mancata riproposizione in appello delle relative domande), non vanta alcun interesse a che si decida la presente impugnazione, non potendo, comunque, ricavare da essa alcuna forma di concreta utilità.

Da qui la rilevata inammissibilità dell´appello.

La mancata costituzione in giudizio della parte appellata esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Dichiarazione dello stato di abbondono: legittima ...
Attività antidoping 2015, online il report

Cerca nel sito