, hanno ribadito il principio secondo cui solo le circostanze oggettive che risultano non essere state inserite nel verbale redatto dagli operanti, possono essere oggetto di prova testimoniale, mentre per poter smentire le circostanze inserite in verbale occorre promuovere il giudizio la querela di falso.
I Fatti
Con ricorso al Giudice di Pace di Genova, veniva proposta opposizione contro l´ordinanza del Prefetto con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il verbale della Polizia Municipale di Genova, che contestato al ricorrente la violazione dell´art. 273 C.d.S. per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida. Il Giudice di Pace rigettava l´opposizione. Il Tribunale di Genova, accogliendo l´appello, riformava la sentenza impugnata annullando il verbale contestato.
Il giudice d´appello motivava la sua decisione facendo rilevare che dichiarazioni del verbalizzante mostravano incertezze sulla circostanza che il conducente aveva in uso il cellulare.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la Prefettura di Genova sulla base di un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il conducente che aveva subito la contestazione della violazione al C.d.S.
Con il ricorso veniva censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell´art. 2699 c.c., art. 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 21 per avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale relativa all´uso del cellulare da parte del conducente., nonostante detta circostanza risultasse dal verbale di contestazione, avente fede privilegiata ed impugnabile solo con la querela di falso
Ragioni della decisione
I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.
A tal fine hanno richiamato quanto stabilito dalla Corte con la Sentenza SS.UU n. 17355 del 24.7.2009. Con la citata sentenza i giudici hanno chiarito che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione l´efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento potrà essere messa in discussione solo con apposito giudizio di querela di falso. Mentre è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
L´efficacia probatoria del verbale, dotato di fede privilegiata, deriva dall´art. 2700 c.c., che attribuisce all´atto pubblico l´efficacia di piena prova, fino a querela di falso. Tale efficacia va estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell´atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale
Pertanto affermano i giudici di legittimità, la prova nel giudizio di opposizione all´ordinanza - ingiunzione finalizzata a contestare quanto attestato nel verbale, è consentita solo
ed esclusivamente" in relazione a circostanze che esulano dall´accertamento, quali l´identificazione dell´autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell´elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l´atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita)".
Nel caso in esame detto principio era stato disatteso dal giudice d´appello che aveva ha ammesso la prova testimoniale sull´uso del cellulare da parte del conducente mentre era alla guida della sua autovettura, nonostante detta circostanza fosse stata percepita ed attestata dal pubblico ufficiale nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso
Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata.
Si allega sentenza