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Giudice: inammissibile iscrizione ipotecaria che ecceda il doppio del credito preteso

Buone notizie per i debitori
arrivano dalla giurisprudenza di merito delle commissioni tributarie, ed in particolare da quella regione del Lazio, che, con una sentenza recentissima, sulla base di una analitica ricostruzione delle norme di legge ma anche del principio dell´abuso di diritto, ha posto un freno ad una prassi che, con il diritto ed anche con il buon senso, ha uno scarso collegamento quella cioè di immobilizzare, con ipoteche fino a 10 volte superiori all´importo del credito vantato, interi patrimoni, a beneficio quasi sempre di Istituti bancari ed intermediari finanziari.
Come sottolineato dal quotidiano economico Il Sole 24 ore, che ha dato notorietà alla sentenza in commento, l´importo dell´ipoteca iscritta non deve avere un valore superiore al doppio del credito preteso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità definiti ex lege. La violazione di questi limiti determina l´eccessivo sacrificio per il contribuente, configurando altresì l´abuso di diritto, specie in assenza di elementi motivazionali giustificativi.
Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza 5092/11/2017 (presidente Patrizi, relatore Polito).
Quello della commissione tributaria regionale del Lazio è un pronunciamento importante, ma bisogna dare atto che il giudice di legittimità, la Suprema Corte di cassazione, ha da tempo inaugurato, sul punto, una linea di assoluto rigore, sancendo il principio che iscrivere
un´ipoteca sproporzionata comporta la responsabilità aggravata del creditore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l´importo del credito vantato, non può essere chiamato, per ciò solo, a rispondere a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell´art. 96, secondo comma, c.p.c.; restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell´art. 96, primo comma c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell´ipoteca con dolo o colpa grave (cfr. sentenza n. 6533 del 05 aprile 2016 della Terza sezione civile, con cui è stato inaugurato il nuovo orientamento sulle garanzie patrimoniali).
Secondo la Corte "Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sul beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l´Iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l´importo del crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 e.e.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore".
Conclude affermando che "Nell´ipotesi in cui – come nella specie – risulti accertata l´inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all´iscrizione dell´ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la nomale diligenza nell´iscrivere ipoteca sul beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 e.e), così ponendo in essere, mediante l´eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore".
Avv. Pietro Gurrieri

 

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