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Gare pubbliche, Tar: legittimo mancato invito precedente gestore

Ha chiarito il Tar Lecce, Sezione II, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 1906, richiamando un precedente in termini (Tar L´Aquila 9 giugno 2016, n. 372), che la Stazione appaltante non ha alcun obbligo di invitare, ad una gara informale, il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all´esterno; in sostanza, ove l´Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l´apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione.
Definendo una questione sorta a causa del mancato invito del precedente gestore, e del conseguente ricorso dell´impresa pretermessa, il Tar ha rilevato che la stazione appaltante non aveva provveduto attraverso la procedura negoziata ma aveva deciso di scegliere l´affidamento diretto, come d´altronde si rilevava chiaramente anche dalla delibera del 14 luglio 2016 impugnata con il ricorso.
Posto ciò, il Tar ha osservato che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustificava agevolmente con l´applicazione del principio di rotazione.
Trovando applicazione alla fattispecie l´art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il "rispetto del principio di rotazione". Trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, non poteva dubitarsi che la stessa prevalesse sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419):
Richiamando la sentenza del Tar aquilano prima accennata, inoltre, "Non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale ... il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all´esterno; in sostanza, ove l´Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l´apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione" (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372).
In sostanza, il mancato invito è risultato legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando la questione delle previe contestazioni, posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l´applicazione del principio di rotazione.
Sentenza allegata

 

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