Il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, con Sentenza 27 gennaio 2016, n. 459, ha sintetizzato i principi cardine che devono guidare l´operato delle commissioni.
Il Tar era stato chiamato a giudicare l´esclusione disposta dalla Stazione Appaltante sul rilievo dell´asserita violazione del principio di segretezza dell´offerta economica, per avere l´impresa ricorrente inserito elementi di valorizzazione economica nell´offerta tecnica in violazione di quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara.
Tale esclusione, a giudizio dei giudici amministrativi, è stata ritenuta invece illegittima.
Le voci di prezzo inserite dall´impresa ricorrente nell´elaborato Elenco Prezzi/Analisi Prezzi, ha infatti ritenuto il Tar, lungi dal costituire anticipazione dell´offerta economica, risultano coincidenti con i prezzi lordi indicati dalla medesima Amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara. Quindi, l´inserimento del dato economico in parola non poteva costituire, per la sua inettitudine a rivelare il contenuto dell´offerta economica del ricorrente, un´ipotesi di valorizzazione economica unitaria vietata dalla lex specialis perché idonea a minare le regole della concorrenza.
Nessun contrasto, quindi, con le regulae juris elaborate dalla giurisprudenza amministrativa in tema di predisposizione dell´offerta tecnica e dell´offerta economica, secondo le quali, nonostante difetti una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l´indicazione di elementi economici nell´offerta tecnica, nondimeno dal quadro normativo è possibile desumere seguenti principi: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell´offerta tecnica non deve essere inclusa né l´intera offerta economica, né elementi consistenti dell´offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell´offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell´offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell´offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014 n. 5890 e 22 novembre 2012 n. 5928).
Da ciò, l´accoglimento del ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6324 del 2015, proposto da:
A.I., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Ganosis Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Ricciardi Federico, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via del Parco Margherita n.31, presso lo studio legale Lemmo;
contro
Comune di Apollosa,
nei confronti di
A.C. S.C. A R.L. in persona del legale rappresentante pro tempo, non costituito in giudizio;
per l´annullamento
1.del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto del 03/12/2015, per aver indicato nell´offerta tecnica, precisamente, nell´elaborato tecnico denominato Elenco Prezzi/Analisi Prezzi, la valorizzazione economica unitaria in difformità di quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara;
2.degli eventuali provvedimenti nonché delle determinazioni dirigenziali di presa d´atto dei verbali di gara (nella parte in cui si presentano lesivi per la parte ricorrente);
3.di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo, ivi compreso - ove e per quanto occorra- il bando di gara nonché la determina di indizione ed approvazione dello stesso (se ed in quanto interpretabili in danno della ditta ricorrente) e successiva declaratoria di riammissione con riserva del Consorzio ricorrente al prosieguo delle operazioni di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 17/12/2015 e depositato in data 21 dicembre 2015, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, premettendo in fatto:
-di aver partecipato alla gara per l´affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Media sita alla via Roma, con importo a base d´asta. Euro.1.074.821,41 complessivi da aggiudicarsi con il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa;
-di essere stato esclusa da detta gara per aver indicato nell´offerta tecnica, precisamente, nell´elaborato tecnico denominato Elenco Prezzi/Analisi Prezzi, la valorizzazione economica unitaria in asserita difformità di quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara;
-che, tuttavia, i prezzi indicati nell´elaborato in contestazione erano i medesimi prezzi lordi riportati nel Computo Metrico (elaborato n21) e nell´elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi (elaborato n.22), predisposti dall´ente e posti a base di gara;
-che, perciò, alcuna anticipazione dell´offerta economica di essa parte ricorrente vi era stata nella predisposizione dell´offerta tecnica;
-che, pertanto, la disposta esclusione doveva ritenersi illegittima sia sotto il profilo della violazione di legge che dell´eccesso di potere, non sussistendo alcuna violazione del principio di segretezza dell´offerta.
Con D.P. n. 2293 del 28 dicembre 2015, l´istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.
Con memoria depositata in data 13 gennaio 2015, la difesa attorea produceva il verbale della seduta della Commissione di gara del 28/12/2015, dal quale emergeva che nessuna osservazione era stata formulata dai rappresentanti delle ditte concorrenti presenti alle operazioni in merito all´offerta economica di parte ricorrente.
Nessuno si costituiva per le parti intimate.
All´udienza camerale del 13 gennaio 2016, la causa, sentite le parti, passava in decisione con avviso di eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
La palese fondatezza del gravame consente, già in sede di udienza camerale fissata per la trattazione dell´istanza cautelare, di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.
L´esclusione disposta dalla Stazione Appaltante, nel caso di specie, sul rilievo dell´asserita violazione del principio di segretezza dell´offerta economica, per avere l´impresa ricorrente inserito elementi di valorizzazione economica nell´offerta tecnica in violazione di quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara, è illegittima e , perciò, meritevole di caducazione.
Le voci di prezzo inserite dall´impresa ricorrente nell´elaborato Elenco Prezzi/Analisi Prezzi, lungi dal costituire anticipazione dell´offerta economica, risultano coincidenti con i prezzi lordi indicati dalla medesima Amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara e, segnatamente, nel Computo Metrico (elaborato n21) e nell´elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi (elaborato n.22). Diversamente da quanto opinato dalla Commissione di gara, l´inserimento del dato economico in parola non può costituire, perciò, proprio per la sua inettitudine a rivelare il contenuto dell´offerta economica del ricorrente, un´ipotesi di valorizzazione economica unitaria vietata dalla lex specialis perché idonea a minare le regole della concorrenza.
La descritta operazione non si pone, in definitiva, in contrasto con le regulae juris elaborate dalla giurisprudenza amministrativa - e condivise anche da questa Sezione - in tema di predisposizione dell´offerta tecnica e dell´offerta economica, secondo le quali, nonostante difetti una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l´indicazione di elementi economici nell´offerta tecnica, nondimeno dal quadro normativo è possibile desumere seguenti principi: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell´offerta tecnica non deve essere inclusa né l´intera offerta economica, né elementi consistenti dell´offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell´offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell´offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell´offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014 n. 5890 e 22 novembre 2012 n. 5928).
L´impugnativa, pertanto, deve essere accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l´effetto, annulla l´atto impugnato.
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l´intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Primo Referendario
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