Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Furbetti del cartellino, Cassazione: risarciscano il Comune per danno ad immagine !

Il reato di truffa anche se non esiste l´obbligo di timbratura. I principi sanciti dalla Sesta Sezione Penale nella sentenza del 2 dicembre 2016.

È risarcibile un "danno all´immagine" al Comune in caso di gestione della cosa pubblica caratterizzata da violazioni di norme penali (principio già sancito in Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale in relazione al danno all´immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato commesse da Sindaco). (Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004 - dep. 2005, Aiello, Rv. 231031). Dall´altro lato, consegue un danno di natura economica al Municipio dalla condotta fraudolenta attuata dal dipendente pubblico che faccia figurare di essere presente in ufficio quando invece sia intento a seguire interessi di natura squisitamente privata.

È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata il 2.12.2016 (Presidente: Ippolito - data udienza: 9.11.2016) sulla cui base è stato rigettato il ricorso proposto da un dipendente pubblico con qualifica di Commissario Ispettore Superiore della Polizia Municipale di un Comune con l´incarico di coordinatore del settore ufficio atti che giungeva in ritardo in ufficio e svolgeva varie incombenze personali durante l´orario di ufficio, così indebitamente lucrando lo stipendio o, quantomeno parte di esso, con conseguente danno per l´amministrazione comunale.
Inoltre, inutile è stato per il ricorrente eccepire, tra l´altro, l´erronea applicazione del reato di truffa (640, commi primo e secondo n. 1, cod. pen.) per avere la Corte confermato il giudizio di responsabilità penale (commessa — secondo contestazione - nel lucrare indebitamente lo stipendio o quantomeno parte di esso, svolgendo, durante l´orario di lavoro, incombenze private estranee ai compiti istituzionali), sostenendo che in tal caso non troverebbe applicazione in quanto l´imputato non aveva nessun obbligo di timbratura del tesserino di entrata e di uscita e che lo stesso, nel periodo in contestazione, non aveva mai avanzato richieste di straordinario sicché, nella specie, mancherebbero gli artifizi ed i raggiri ed un danno al Comune.
Di diverso avviso è la Suprema Corte laddove nella sentenza ha testualmente evidenziato l´irrilevanza della mancanza di un "obbligo di timbratura del tesserino di entrata e di uscita e dell´omessa presentazione di richieste di remunerazione di straordinari, trattandosi - ad ogni modo - di circostanze di per sè irrilevanti ai fini del decidere, là dove il dato saliente ai fini della integrazione della fattispecie é che l´imputato si dedicasse durante l´orario di lavoro a faccende estranee ai compiti d´ufficio".

Da "Il Quotidiano della p.a." (Enrico Michetti)

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Istruzione, disco rosso per Giannini, ecco chi pot...
Legge di Bilancio: via libera da Senato, ecco cosa...

Cerca nel sito