La controversia avente ad oggetto la pretesa creditoria dell´assistito dal Servizio sanitario nazionale che involga l´erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili per la cura della patologia da cui è affetto non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all´art. 7 c.p.a., ma è devoluta alla giurisdizione dell´autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, garantito dall´art. 32 della Costituzione.
Lo hanno dichiarato le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 2 agosto 2916 n. 16067, richiamando alcuni propri precedenti giurisprudenziali (n. 11713 del 2014 e n. 2776 del 2008; s.u., n. 2570 del 2012; n. 13545 del 2008 n. 20577 del 2013; n. 2923 del 2012; n. 2867 del 2009; n. 15897 del 2006).
L´antefatto
Il 13.12.2007 S.R. e sua madre P.L., quali eredi di S.E. deceduto nel (omissis), convenivano in giudizio, davanti al Tribunale ordinario di Viterbo, l´Azienda Sanitaria Locale. al fine di ottenere il rimborso della complessiva somma di Euro 21.978.00, erogata dal loro dante causa, per l´acquisto di farmaci, indispensabili ed insostituibili per la cura della patologia tumorale da cui era affetto, ma all´epoca non ancora ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale. Con sentenza n. 295 del 16.03.2010. l´adito Tribunale di Viterbo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione gratuita, fosse necessaria la disapplicazione del prontuario farmaceutico nazionale, espressione di discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica.
Nel frattempo lo S. e la P. avevano reiteratamente diffidato la ASL di (omissis) a procedere al chiesto rimborso e non avendo avuto risposta nemmeno alla diffida dell´agosto 2012, avevano adito nel 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, invocando il riconoscimento del loro diritto al rimborso e la declaratoria d´illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla loro istanza. Nel giudizio si costituivano l´ASL di (omissis), il Ministero della Salute, l´AIFA e non anche la Regione Lazio.
Il Tar Lazio, sez. III quater, con ord. 23 febbraio 2015, n. 3034, aveva sollevato d´ufficio, trasmettendo gli atti alle Sezioni Unite, il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell´art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo, sulla base al criterio del petitum sostanziale, il difetto di giurisdizione, sia di legittimità che esclusiva del giudice amministrativo, in quanto era stato azionato un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, di rilievo costituzionale. Il giudice amministrativo aveva sottolineato anche che i farmaci in relazione ai quali era stato chiesto all´Azienda sanitaria il rimborso della spesa per l´acquisto, erano stati autorizzati alla commercializzazione in data successiva all´esborso.
La soluzione delle SS.UU.
Le Seziomi Unite hanno risolto il conflitto sollevato dal TAR Lazio in favore dell´Autorità giudiziaria ordinaria, "dando continuità ai principi di diritto già affermati in riferimento ai casi in cui, quale quello di specie, la pretesa creditoria dell´assistito dal Servizio sanitario nazionale involga l´erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili (cfr. Cass. n 11713 del 2014; n. 2776 del 2008) e, dunque, si correli al suo diritto alla salute. garantito dall´art. 32 della Costituzione (Cfr. Cass. SU n. 2570 del 2012: n. 13545 del 2008; in tema cfr anche n. 20577 del 2013; n. 2923 del 2012; n. 2867 del 2009; n. 15897 del 2006); in questi casi si è conclusivamente affermato che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell´ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l´esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall´art. 442 c.p.c.".
Ne consegue - hanno affermato le Sezioni Unite - "che anche la controversia in esame, involgente la pretesa al rimborso della spesa erogata dall´assistito per l´acquisto di farmaci in tesi indispensabili per la cura della patologia da cui era affetto e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all´art. 7 del CPA, ma è devoluta alla giurisdizione dell´autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito conciato al diritto alla salute, garantito dall´art. 32 Cost.". Pertanto, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ordinanza allegata
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