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False comunicazioni sociali, sussiste reato se condotta contraddice criteri tecnici o valutativi

Con Sentenza n. 22474/2016, resa in esito all´udienza del 31/3/2016, depositata il 27/5/2016, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto interno alla Quinta Sezione penale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l´agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".
Sentenza allegata

 

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