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Estinzione del credito anteriore alla formazione del titolo: non va fatta valere con l'opposizione all'esecuzione

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Qualsiasi vicenda estintiva del credito anteriore a una sentenza di condanna esecutiva va fatta valere impugnando quest'ultima con i mezzi ordinari di impugnazione e non proponendo un'opposizione all'esecuzione.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 41263 del 22 dicembre 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

I controricorrenti hanno agito in giudizio per chiedere la condanna della società resistente alla rimozione di un impedimento all'esercizio di una servitù di passaggio dagli stessi controricorrenti vantata. È accaduto che:

  • la domanda è stata rigettata e i controricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente;
  • nelle more del suddetto giudizio, la società resistente in liquidazione è stata cancellata su sua domanda dal registro delle imprese. Il bilancio finale di liquidazione non ha evidenziato la pendenza della suddetta controversia possessoria;
  • gli ex soci della società resistente hanno intimato precetto nei confronti dei controricorrenti per ottenere il pagamento delle spese di lite;
  • questi ultimi hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che i tre creditori procedenti non avrebbero potuto giovarsi di un titolo esecutivo formato nei confronti della società loro dante causa dopo l'estinzione di questa.  

Detta opposizione è stata accolta e la decisione di accoglimento è stata appellata dai soccombenti. Il gravame è stato rigettato.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2495 c.c. in quanto il giudice di merito avrebbe errato nell'escludere l'efficacia esecutiva d'una sentenza pronunciata a favore di una società commerciale estintasi durante la pendenza della lite

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione. 

In buona sostanza, secondo quest'ultima autorità, quando è posto in esecuzione un titolo esecutivo giudiziale, pronunciato a favore d'una società commerciale estinta al momento in cui inizi l'esecuzione, non possono darsi che due possibilità: o l'estinzione è avvenuta dopo la formazione del titolo, o prima. Nel primo caso, gli ex soci potranno azionare tale titolo nei limiti e alle condizioni in cui questi possano assumere la veste di "successori" della società (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013). In tali casi, il debitore esecutato potrà fare opposizione, facendo valere i fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo: ad esempio, la rinuncia al credito da parte della società, avvenuta prima dell'estinzione (rinuncia che, comunque, non può ravvisarsi nella mera e unica circostanza che quel credito non sia stato appostato nel bilancio finale di liquidazione: Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020, Rv. 659863 - 01; è conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 - 01). 

Nella seconda ipotesi, invece, ossia quando l'estinzione della società avvenga prima della formazione del titolo, il debitore non potrà far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, circostanze anteriori alla formazione del titolo, che in tesi ne avrebbero determinato il formarsi in modo viziato, come ad esempio il fatto che il creditore non era tale a causa della estinzione dell'obbligazione per remissione del debito. E ciò in quanto qualunque vizio nella formazione d'un titolo esecutivo giudiziale [...] deve essere censurato impugnando quest'ultimo con le forme ordinarie (per tutte, Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889, punto 31 delle ragioni della decisione). Ne consegue che colui il quale assume che una società commerciale, prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale a suo favore, aveva già rinunciato ad un credito, ha l'onere di impugnare la sentenza di condanna, allegando e dimostrando che il giudice di merito ha pronunciato condanna a favore di un soggetto che creditore non era, a causa della estinzione dell'obbligazione per remissione del debito. In sede di opposizione all'esecuzione, invece, si potrà discutere se il creditore esecutante sia effettivamente il successore del soggetto estinto. Non potrà, quindi, discutersi del fatto che il soggetto estinto fosse davvero il creditore, "pena la nullificazione del titolo esecutivo" (Cass., n. 20155 del 18/08/2017).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio. 

 

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