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È legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività forense comminata all'avvocato che:
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021.
Ma vediamo i presupposti della predetta statuizione.
Il dovere di verità e la decisione della SC
La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (CNF, sentenza n. 110/2018). Per tal verso, l'avvocato deve rispettare anche il dovere di verità. Questo sta a significare che il professionista non può introdurre o utilizzare prove false nel corso del processo, né può omettere in giudizio quelle dichiarazioni di cui ha diretta conoscenza e che:
E ciò soprattutto ove tale omissione induca il giudice in errore (CNF, sentenza n. 224/2018).
In questa ipotesi se viene ravvisata la volontarietà del comportamento illecito, appare corretta la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività forense. Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (CNF, sentenza n. 141/2020).
Tornando alla legittimità della sanzione su citata, appare opportuno far rilevare che è lo stesso art. 50 del codice deontologico forense a stabilire che per la violazione del dovere di verità è comminata la sospensione da uno a tre anni.
La predetta sanzione, tuttavia, dovrà essere applicata:
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è stata reputata non esorbitante la sanzione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività forense per il comportamento su descritto e posto in essere dall'avvocato incolpato.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.