Secondo quanto stabilito dall´art. 188, c. 1, T.U.E.L., "L´eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell´articolo 186, è immediatamente applicato all´esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all´adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori (...omissis) ".
Il medesimo articolo (1-quater) stabilisce poi che "Agli enti locali che presentino, nell´ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".
Sul tema, delicatissimo per gli equilibri finanziari degli Enti Locali, anche in considerazione delle sanzioni previste dalla legge, si è recentemente innestata una pronuncia della C. dei Conti, Sezione Autonomie, che, con Delibera 25/10/2016, n. 30, si è posta il problema dell´applicazione della su indicata disciplina nel caso degli adempimenti a carico dell´Amministrazione eletta in esito ad una consultazione elettorale che abbia rinnovato gli organi dell´ente locale.
Ha quindi affermato la Corte che "L´obbligo di ripianare il disavanzo d´amministrazione ex art. 188 TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall´organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l´applicazione del disavanzo all´esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso dev´essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all´adozione del ripiano pluriennale, che dev´essere obbligatoriamente adottato".
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.