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Emergenza covid-19: Sospensione rate mutui prima casa per autonomi e professionisti

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Riferimenti normativi: Art.54 del D.L.n.18/2020 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse) - D.L.n.19/2020 - Art. 12 D.L.23/2020.

Focus: L'emergenza da coronavirus ed il conseguente blocco delle attività lavorative, disposto dal Governo per contenere la diffusione del virus, ha messo in difficoltà tanti cittadini che hanno acceso un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Con il Decreto Cura Italia sono state previste una serie di deroghe, a sostegno dei cittadini, per accedere al Fondo solidarietà mutui "prima casa".

Principi generali: Il Decreto Legge n.18/2020, noto come Decreto Cura Italia, ha previsto, all'articolo 54, la possibilità, per chi è in difficoltà economica a causa dell'emergenza, di chiedere la sospensione delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale mediante l'accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa". Il Ministero dell'economia e delle finanze con Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020, ha predisposto le misure attuative delle norme del decreto Cura Italia per l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste e comunicato il nuovo modulo che dev'essere utilizzato per fruire delle stesse. Prima di procedere alla disamina delle misure predisposte dal citato decreto n.19/2020 è opportuno precisare che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che, all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il suddetto Fondo solidarietà mutui "prima casa", al quale si può accedere grazie ad un accordo siglato tra l'Abi (associazione bancaria italiana) e le associazioni dei consumatori, già in attuazione della legge di stabilità 2015 (L.n.190/2014, art.1, comma 246), è gestito dalla Consap S.p.A. (concessionaria servizi assicurativi pubblici) e sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Ciò posto va precisato che il mutuo deve essere stato stipulato per l'acquisto di una casa (abitazione principale) per un valore erogato non superiore a 250 mila euro, e non di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A79). In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall'articolo 54 del Decreto legge n.18/20020 " Cura Italia ", e, successivamente, dall'art.12 del D.L. 23 dell'8 aprile 2020 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), l'operatività del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" è stata ampliata. In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'accesso al Fondo è ora possibile anche per mutui contratti da meno di un anno.

Accanto alle altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l'accesso al Fondo, a fronte delle quali è subordinata l'ammissione al beneficio, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie: 1) ai lavoratori dipendenti che hanno subito la riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni; 2) ai lavoratori autonomi, tra i quali sono stati fatti rientrare anche ditte individuali e artigiani; 3) ai professionisti. Per tali vanno intesi i professionisti iscritti agli ordini professionali e alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della L.14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo, purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi; altresì, è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l'intervento dello stesso, deve presentare la domanda e la documentazione necessaria alla banca che ha concesso il mutuo. 

In particolare, i lavoratori autonomi ed i professionisti, per richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo devono autocertificare di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, conseguente alla chiusura o alla restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dal Governo per l'emergenza coronavirus. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntiveA fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, calcolati sul tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. 

 

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