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Eliminazione barriere architettoniche su immobili vincolati: come e quando procedere

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza 7 marzo 2016 n. 905, pronunciandosi in materia di autorizzazioni di lavori per l´eliminazione di barriere architettoniche su immobili vincolati.
Secondo i giudici d´appello, la legge n. 13 del 9 gennaio 1989, nel dettare “Disposizioni per favorire il superamento e l´eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ha disciplinato, agli articoli 4 e 5, anche il caso in cui i relativi interventi riguardino i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico.
In particolare, l’art. 4 della citata legge, oltre a dettare i tempi per il rilascio dei necessari atti autorizzativi, ha previsto che «l´autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato» (comma 4) e che «il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l´opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall´interessato» (comma 5).
Infine, l’art. 5 della legge n. 13 del 1989 prevede che, per gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela per il loro valore storico ed artistico, si «applicano le disposizioni di cui all´articolo 4, commi 2, 4 e 5» e che la «competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni».
Dal tenore delle riportate prescrizioni, si deduce quindi, secondo il Collegio, che, in una valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanza sociale, il legislatore ha ritenuto che gli interventi di natura edilizia volti a favorire il superamento e l´eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici privati che sono sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere non consentiti, dalle amministrazioni cui spetta l’esercizio delle funzioni di tutela, solo se recano un «serio
pregiudizio» al bene tutelato.
Ciò comporta che, per effetto delle indicate disposizioni, può essere, pertanto, anche ammesso un pregiudizio ad un bene che è tutelato, per il suo particolare valore paesaggistico o storico artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono (anche) le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindi non comprometta
in modo rilevante il bene tutelato.
Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato che alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela spetta il delicato compito di valutare la rilevanza del pregiudizio che il bene tutelato potrebbe subire per effetto dell’intervento edilizio progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche.
L´Amministrazione, quando si esprime in modo negativo sulla autorizzazione richiesta deve indicare gli elementi che caratterizzano il pregiudizio e la loro serietà, in concreto e in rapporto alle caratteristiche proprie del bene culturale in cui l´intervento andrebbe a collocarsi (in termini,
Consiglio di Stato. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 682).
Per mitigare gli effetti degli interventi resi necessari per eliminare le barriere architettoniche e per rendere ancora più lieve la (non seria) alterazione del bene tutelato, il legislatore, per i beni di interesse storico artistico, ha assegnato agli organi di tutela anche il potere di imporre «apposite prescrizioni» sulle opere da realizzare (art. 5, comma 1, della legge n. 13 del 1989).
Facendo applicazione di tali principi il Collegio ha quindi respinto l’appello proposto avverso la sentenza, n. 11008 del 3 novembre 2014, con la quale il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater, aveva accolto il ricorso annullando il (secondo) parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma sul progetto presentato per la realizzazione di un ascensore.
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