Lo ha stabilito il T.A.R. Campania, Sezione V, con Sentenza 23 marzo 2016, n. 1493.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Consorzio ricorrente aveva impugnato la nota con il quale il Comune di San Tammaro aveva invitato il medesimo Consorzio a provvedere al pagamento della somma di € 2.962.326,18, quale differenza tra la somma già versata e quella complessivamente dovuta per l’acquisizione dell´area sulla quale il Consorzio medesimo, in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune stava procedendo alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare.
Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva l´inammissibilità del ricorso e contestava nel merito la fondatezza della proposta impugnativa.
Inoltre dispiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Consorzio al pagamento della somma ancora dovuta.
Con motivi aggiunti, il Consorzio impugnava anche la nota con la quale il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione.
In linea preliminare, il Collegio ha esaminato le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente, partendo dal ritenuto difetto di giurisdizione.
Infatti, a dire del Comune, attenendo la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente alla determinazione del prezzo dell’area concessa dal Comune al Consorzio (concessionario), la
questione dedotta in giudizio doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Orbene, il T.A.R. ha ritenuto l´eccezione fondata.
Infatti, secondo principi giurisprudenziali consolidati, "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell´art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall´art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l´edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l´individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.” (Cassazione civile, Sezioni unite, 05 maggio 2011, n. 9842;
10 agosto 2011, n. 17142; 10 settembre 2004 n. 18257).
D´altra parte, ha aggiunto il Collegio, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto la
determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie in relazione ad aree comprese nei piani per l´edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l´altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2014 n. 5499).
Da ciò, l´integrale reiezione del ricorso.
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