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Con la sentenza n. 27390 del 14 giugno 2018 i giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno stabilito che sottrarre il borsello lasciato incustodito dal legittimo proprietario momentaneamente sul carrello del supermercato, configura il reato di furto con destrezza. La circostanza aggravante è stata riconosciuta a carico dell'imputato in quanto l'azione era stata posta in essere dall'agente con abilità e sveltezza personale .
Fatto
A mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari che confermava la pronuncia di condanna del primo grado per il delitto di cui all'art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 4.
La condotta posta in essere dall'imputato consisteva nell'essersi impossessato con destrezza di un borsello che la persona offesa aveva lasciato momentaneamente incustodito all'interno di un carrello della spesa in un supermercato.
Con il ricorso proposto il ricorrente denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge posta a fondamento della tesi accusatoria.
Innanzitutto riproponeva le doglianze già avanzate con i motivi dell'appello in ordine alla valenza probatoria dell'unica testimonianza resa dall'operante agente di PS.
Inoltre in ordine alla contestata aggravante per avere commesso il furto con destrezza, deduceva che nel caso di specie la stessa non andava contestata in quanto l'azione non rivestiva i caratteri dell'abilità e della sveltezza tali da eludere la vigilanza normale dell'uomo medio. La difesa sosteneva infatti che l'imputato aveva prelevato il borsello che si trovava sul carrello della spesa in quanto lasciato incustodito, come tra l'altro aveva ammesso la stessa persona offesa.
Motivazione
I giudici della Quarta Sezione invece hanno ritenuto del tutto infondato il ricorso e pertanto lo hanno rigettato.
Con riferimento alla prima questione sollevata, relativa alla carenza probatoria, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il ricorrente si era limitato a riprodurre le stesse questioni già avanzate avanti la Corte di appello Pertanto tale censura va dichiarata inammissibile in quanto le medesime ragioni già discusse e reputate infondate dai giudici del gravame, mancano del carattere della specificità.
Con riferimento invece all'invocata insussistenza della circostanza di cui all'art. 625 c.p., n. 4, la giurisprudenza di legittimità, con un consolidato orientamento, ha stabilito che la destrezza " consiste in particolari - ossia speciali, ancorchè non straordinarie - abilità, astuzia o avvedutezza dell'agente, ossia in qualificazioni del suo agire che si aggiungono alla condotta furtiva in sè e per sè considerata".
A tal proposito è stata richiamata la sentenza a SS. UU n. 34090 del 27.04.2017 con la quale è stato sottolineato che "la descrizione della destrezza come speciale abilità - fisica o psichica - dell'agente trova ulteriore riscontro nell'interpretazione dell'aggravante in conformità al principio di offensività". Secondo i giudici di legittimità un furto messo in atto con destrezza presenta un più marcato disvalore perché l'altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose. Nel caso in esame, affermano i giudici della Quarta Sezione, l'azione furtiva, è stata compiuta in una ridottissima frazione di tempo ed in effetti l'autore del reato resosi conto della situazione di incustodia momentanea, si è avvicinato con passo svelto al carrello, ha repentinamente e abilmente introdotto il braccio al suo interno ove era occultato il portafoglio. Tra latro è emerso che l'oggetto non era posato in bella vista ma ben inserito all'interno. Dalla sentenza impugnata è emerso che l'azione è stata così repentina che è sfuggita all'attenzione non della sola persona offesa ma anche agli altri clienti presenti nell'esercizio commerciale. " In buona sostanza, l'imputato ha dimostrato una non comune abilità esecutiva, una sorta di competenza furtiva che ben integra la nozione di destrezza così come individuata dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 34090, data ud. 27/04/2017, Quarticelli) e consistente in agilità o rapidità motoria ed altresì in uno sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e della derubata così come descritto nell'impugnata pronuncia che ricorda, all'uopo, l'annotazione di servizio degli operanti e il contenuto della testimonianza di uno di loro". Per tali motivazioni il ricorso è stato rigettato. Si allega sentenza |
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