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Mancato versamento assegno mantenimento, quando costituisce reato

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 50295 del 28.11.2016 hanno stabilito entro quali limiti si risponde del reato di cui all´art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il semplice inadempimento del provvedimento del giudice che ha stabilito l´obbligo dell´assegno di mantenimento in favore del familiare, non costituisce elemento per affermare la responsabilità penale di cui all´art. 570 c.p.
I Giudici infatti hanno affermato che in ogni caso va accertato sempre lo stato di bisogno del soggetto in favore del quale era stata prevista la corresponsione dell´assegno. Di questo accertamento si può fare a meno solo nell´ipotesi in cui il beneficiario sia un soggetto minore o incapace di avere potenzialmente una autonoma capacità lavorativa.
La questione
Nel caso di specie il ricorrente, che nel corso del giudizio di primo grado era stato assolto dal reato contestatogli per non avere adempiuto in favore del coniuge e dei figli ad effettuare il versamento della somma a titolo di contributo di mantenimento, aveva proposto impugnazione avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che invece aveva ribaltato il giudizio del Tribunale, condannandolo.
Il ricorrente aveva, col primo motivo, censurato la decisione della Corte di Appello sotto il profilo formale eccependo il vizio della motivazione della sentenza, ai sensi dell´art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato tale motivo in quanto i giudici di secondo grado nel valutare una sentenza assolutoria, avrebbero dovuto ricostruire in maniera puntuale e precisa gli elementi fondanti la pronuncia di primo grado che devono essere specificamente individuati e valutati insostenibili dal giudice di appello (principio pacifico; da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 27/11/2014, dep.17/02/2015, imp. S., Rv. 262524), Invero, "tale analisi - dicono i giudici della Corte- risulta del tutto assente nel caso di specie, ove il giudice di appello si è limitato a sostituire la propria valutazione a quanto espresso in primo grado...".
Col secondo motivo il ricorrente censurava la impugnata sentenza eccependo che il giudice di secondo grado si fosse limitato ad affermare la responsabilità penale sul semplice presupposto che fosse stato violato il provvedimento del giudice civile che disponeva l´obbligo della corresponsione dell´assegno. Mentre i giudici della Corte di Appello nulla avevano accertato in ordine all´effettivo stato di bisogno della parte in favore della quale l´assegno era stato disposto.
Con riferimento a tale motivo i Giudici della Sesta Sezione Penale della Corte hanno affermato che "Lo stato di bisogno degli aventi diritto al versamento dell´assegno di mantenimento è presunto con riferimento ai figli minori, e non può essere escluso neppure dallo spontaneo adempimento di terzi (da ultimo Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P.C in proc. S, Rv. 261871".
Mentre con riferimento a quella dell´ imputazione, relativa all´inadempimento anche riguardo all´assegno in favore del coniuge, e rispetto a tale parte dell´obbligo al fine di pervenire all´accertamento di responsabilità, era necessario dimostrare che il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore (sul punto Sez. 6, n. 52393 del 26/11/2014, S., Rv. 261593).
Poiché tale accertamento non risulta essere stato effettuato dai giudici della Corte di Appello che hanno emesso la sentenza impugnata in Cassazione, i giudici supremi hanno deciso di annullare per questi motivi e per l´accoglimento del primo motivo sopra spiegato, con rinvio avanti ad un´altra sezione della Corte di Appello.
Sentenza allegata.

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