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Stipula compravendita, Cassazione: silenzio su circostanze rilevanti può costare reato truffa

I Giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53593 del 27 novembre 2017, hanno affermato il principio secondo cui commette il reato di truffa contrattuale il soggetto che dichiarandosi falsamente proprietario di un area da edificare, vende a terzi un futuro appartamento.

Era accaduto che un soggetto aveva stipulato un preliminare di vendita a due coniugi avente ad oggetto un futuro appartamento da costruirsi su una area di cui il promittente venditore dichiarava esserne il proprietario, dietro il pagamento di un acconto di euro 22.000, che aveva incassato.
In effetti il venditore nella stipula del preliminare aveva omesso di dichiarare che non fosse il proprietario dell´area sulla quale sarebbe stato costruito l´appartamento oggetto della vendita. A questo punto i coniugi sporgevano querela per truffa nei confronti del venditore reticente. Lo stesso veniva chiamato così a rispondere del reato di truffa a danno dei due coniugi, ma sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello, quale giudice di secondo grado, pronunciavano sentenza di assoluzione dell´imputato per insussistenza del fatto, in quanto l´imputato aveva effettivamente sottoscritto un contratto di acquisto del detto terreno in epoca precedente alla scrittura privata stipulata con i coniugi parti offese e quindi, secondo la valutazione dei giudici di merito, il suo successivo inadempimento integrava un illecito di natura civilistica.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale proponevano ricorso in Cassazione le parti civili le quali deducevano che la sentenza fosse affetta da vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p. comma 1 lett. E . I ricorrenti facevano rilevare che la Corte d´Appello aveva trascurato di considerare che il contratto di acquisto del terreno da parte dell´imputato era stato stipulato con riserva di proprietà in favore dell´alienante, ed era subordinato alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune, al momento della sottoscrizione della prenotazione di alloggio in favore dei coniugi, l´ imputato cioè non aveva ancora acquistato la proprietà del suolo, come falsamente dichiarato.
I giudici della Seconda Sezione della Corte hanno affermato il principio che anche il silenzio volutamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della formazione della volontà dell´altro contraente, può integrare l´elemento del raggiro richiesto dall´art 640 c.p.. per la configurazione del reato di truffa. A tal fine hanno richiamato un precedente arresto giurisprudenziale della stessa Corte. (Sez. 2, Sentenza n. 28791 del 18/06/2015).
Per tale motivazione la Corte di Cassazione ha così disposto "annullamento della sentenza impugnata, con rinvio da effettuarsi, ai sensi dell´art. 622 c.p.p., non essendovi impugnazione ai fini penali, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale appare opportuno demandare la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità"
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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