I giudici della
Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 43465 del 21.09.2017, hanno ribadito che
coltivare piante in proprio al fine di estrarre sostanze stupefacenti costituisce reato.
Pertanto secondo i giudici di legittimità, la sollevata questione di incostituzionalità dell´art. 73 del d. P. R. n. 309 del 1990 nella parte in cui la condotta di identifica con la coltivazione in relazione all´uso personale della sostanza stupefacente, deve ritenersi assolutamente non fondata.
Era accaduto che la difesa dell´imputato per reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di grammi 394 di marijuana e di grammi 22 di hashish e per il reato di coltivazione di piante di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 20 piante, era stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di Appello perché ritenuto colpevole dell´una (detenzione a fini di spaccio) e dell´altra condotta (coltivazione delle piante).
La sentenza di condanna veniva impugnata dalla difesa dell´imputato avanti la Corte di Cassazione per diversi motivi. Di questi, tralasciando gli altri, in questa sede ci occuperemo solo del terzo motivo, con il quale la difesa aveva messo in dubbio la costituzionalità dell´art 73 della legge sugli stupefacenti in quanto l´interpretazione che era stata adottata dalla corte territoriale finiva per considerare reato la condotta di coltivazione a prescindere da un eventuale futuro uso personale della sostanza. Secondo quanto sostenuto dalla difesa dell´imputato, nel caso in cui dovesse essere provata la finalità di uso esclusivamente personale della condotta di coltivazione, non vi sarebbe alcun pericolo di diffusione della sostanza quindi la norma in esame, così interpretata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 1.
I giudici della Quarta Sezione invece hanno ritenuto infondato detto motivo per manifesta infondatezza della questione sollevata. Infatti richiamando una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (Corte cost., sent. 247-1995, n. 360; ord. n. 109 del 2016), così si sono espressi ; ".... la questione, già sollevata nei medesimi termini, è stata respinta dalla Corte costituzionale, la quale ha osservato come, nel caso della coltivazione, manchi il nesso di immediatezza con l´uso personale e ciò giustifichi un atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all´approvvigionamento di sostanze stupefacenti, per uso personale." Si tenga anche conto - ha precisato il giudice delle leggi - che, nel caso della coltivazione, non è apprezzabile ex ante, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo della coltivazione, sicchè anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta".
I giudici della Quarta Sezione inoltre, per argomentare il rigetto del motivo proposto col ricorso, hanno richiamato una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ((Sez. U., n. 28605 del 24-4-2008), secondo cui " la coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato indipendentemente dalla circostanza che il prodotto della coltivazione sia destinato o meno ad uso esclusivamente personale "
Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto è stato ritenuto fondato il solo motivo con il quale si chiedeva in ordine alle sanzioni, l´applicazione più favorevole per l´imputato a seguito della sentenza del 12.2.2014 n. 32 della Corte Costituzionale, che ha infatti dichiarato l´illegittimità costituzionale, per violazione dell´art. 77 Cost., comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, art. 4 - bis e art. 4 vicies ter. Con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione della pena.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri