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Senza abilitazione, no ad insegnamento in paritarie. Cassazione: "Contratto nullo e inutilizzabile"

I Giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4080 del 20 febbraio 2018, hanno stabilito che l´abilitazione all´insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro che va richiesto, sia per la scuola pubblica che per quella paritaria. Pertanto il mancato possesso dell´abilitazione da parte dell´insegnante rende nullo il contratto a tempo determinato stipulato con l´istituto paritario, ciò gli preclude la richiesta di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
 

 
I Fatti
La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza emessa del Tribunale di Aosta che, dichiarando la nullità del termine apposto in quattro contratti a tempo determinato stipulati da un insegnante con un Istituto privato di Formazione professionale nel periodo settembre 2006 fino a luglio 2010, aveva riconosciuto la domanda con la quale si chiedeva la trasformazione di detti contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato fin dal 1 settembre 2006.
La Corte territoriale aveva accertato che l´insegnante laureata in biologia ma priva dell´abilitazione all´insegnamento, in effetti aveva lavorato per un periodo di oltre tre anni alle dipendenze dell´Istituto di Formazione Professionale per lo svolgimento di mansioni di docente.
 
Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino veniva proposto ricorso per cassazione dall´istituto scolastico soccombente denunciandosi la violazione e/o falsa applicazione dell´art. 1 della legge n. 62 del 2000.
 

 
Secondo quanto sostenuto dal ricorrente l´art. 1 comma 4 della legge citata detta i requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali e stabilisce che il personale docente deve essere fornito del titolo di abilitazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che il titolo di abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie e che la norma ha carattere imperativo poiché è posta a tutela di interessi pubblici del settore.
 
Motivi della decisione
I giudici della Sezione Lavoro hanno ritenuto fondato il ricorso. Gli stessi infatti, dopo avere richiamato il quadro normativo che regola la materia e soprattutto la legge n. 62 del 2000 che con il suo quarto comma dell´art. 1 detta le regole per il riconoscimento della parità e tra queste richiede alla lettera g) che il personale docente sia fornito del titolo di abilitazione, conclude affermando che tale quadro normativo, emerge "la volontà del legislatore di individuare requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attività di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti. Ne consegue che l´abilitazione all´insegnamento da parte del lavoratore inserito nel contesto di una scuola paritaria costituisce requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto." Per i giudici di legittimità l´ abilitazione è quindi requisito di validità del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 3 e 6, legge n. 86 del 1942, la mancanza del quale rappresenta un vizio genetico del contratto stipulato che seppure contenga una accertata ed illegittima apposizione del termine, non potrà essere trasformato a tempo indeterminato (cfr. per un caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro Cass. 12/03/2004 n. 5131 ed anche con riguardo ad un contratto a termine stipulato in ambito pubblico Cass. 30/09/2013 n. 22320 ).
I giudici della Sezione Lavoro hanno in conclusione affermato il seguente principio "In conclusione deve essere affermato il seguente principio di diritto: " Ai sensi dell´art. 1 commi 4 e 6 della Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all´istruzione, e degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l´abilitazione all´insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato".
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.
Si allega sentenza
Documenti allegati
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