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E-commerce e imponibilità delle cessioni dei beni

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Riferimenti normativi: Art. 2 D.P.R. n. 696/1996 -Art.22, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72

Focus: Sempre più in voga è il ricorso al commercio elettronico per la cessione di beni. Tra le piattaforme elettroniche spicca l'uso di "ebay", ma se dal report della stessa non è possibile evincere con certezza se i destinatari del web a cui siano ceduti i beni siano privati o soggetti iva, è legittimo considerare tutte le cessioni intercorse tra le parti presuntivamente imponibili ai fini Iva? Sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale per la Puglia con la sentenza n.498/5 dell'11/02/2021.

Principi generali: E-commerce o commercio elettronico è qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale svolta utilizzando il canale telematico Internet. Tale attività deve essere in grado di effettuare transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, ecc. Il Commercio Elettronico Indiretto (E-commerce indiretto) è costituito dalle transazioni commerciali con le seguenti caratteristiche: 1) la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica; 2) la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali. Nel commercio elettronico indiretto la cessione di beni viene assimilata alla vendita per corrispondenza se il cliente è un privato consumatore. Pertanto, ai fini IVA vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali. Come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.274/E/2009, le corrispondenti operazioni non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (elettronica o meno), salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione, come previsto dall'art.22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni, altresì, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale poiché opera l'esonero di cui all'art. 2 D.P.R. n. 696/1996. I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'Iva, devono essere, tuttavia, annotati nell'apposito registro di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/72. Ciò riguarda esclusivamente i commercianti al minuto.Tutti gli altri operatori economici che pongono in essere un'attivitа di E-commerce, per le operazioni verso privati, sono tenuti obbligatoriamente all'emissione della fattura.

Anche le operazioni di commercio elettronico indiretto tra controparti UE sono equiparate alle vendite a distanza. Per questo tali operazioni seguono la disciplina Iva applicabile alle operazioni intra comunitarie, ai sensi dell'art.40, commi 3 e 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b) D.L.n.331/93. La Commissione Tributaria regionale per la Puglia si è pronunciata con la sentenza n.498/5 dell'11/02/2021 in merito ad un caso di società operante nel campo del commercio elettronico tramite account "ebay". L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento induttivo, nei confronti della suddetta società, ex artt. 39 e 41 D.P.R.n.600/73 e 54 D.P.R.n.633/72, per omessa contabilizzazione di maggior ricavi e operazioni imponibili lva scaturenti dal commercio elettronico di beni ceduti e non dichiarati, recuperando a tassazione lres, lrap e IVA, per l'anno d'imposta 2008, incluse sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di circa euro 380.281,00. La società aveva impugnato l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale in quanto fondato su presunzioni semplici. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso perché la ricorrente non aveva assolto compiutamente all'onere probatorio mentre le presunzioni dell'ufficio erano gravi, precise e concordanti. Conseguentemente la società presentava appello per la riforma della impugnata sentenza e l'annullamento del suddetto avviso contestando, per la prima volta, la nullità dell'avviso d'accertamento impugnato perché carente di delega o del potere dirigenziale nel delegante e nel delegato, in violazione degli artt. 42, 1°comma, D.P.R.n.600/73, 21-septies L.n.241/1990, dell'art.60, c.1, lett.e) D.P.R.n.600/73, e per carenza di motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate resisteva in appello con gli stessi motivi introdotti nel giudizio di prime cure.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della società, ritenendolo infondato, per i seguenti motivi. In merito all'eccepita carenza di delega, ha ritenuto che, nel caso in esame, l'avviso d'accertamento è stato firmato dal Capo Area Controlli, un funzionario della carriera direttiva, pertanto essa è valida e regolare, ai sensi dell'art.42, 1°comma, D.P.R.n.600/73, essendo una delega di firma e non di funzioni, in linea con i principi esposti dalla recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. Ord. n. 18675/2020). In quanto all'eccepita carenza di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado ha ritenuto fondato l'operato dell'Ufficio, accolto dal giudice di prime cure, in quanto la documentazione agli atti (Fatture e DDT del fornitore dei beni mobili da cucina e del corriere) risultava intestata ad una società estera che non esisteva giuridicamente, e, quindi, le relative fatture erano illegittime. Il rappresentante legale della società, in pratica, operava nel commercio elettronico tramite un account ebay, utilizzato anche in precedenza per le vendite della società appellante, attraverso il quale ha effettuato cessioni a soggetti del web ed intestato le relative fatture all'inesistente società estera. Pertanto, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento induttivo perché per i beni ceduti ai soggetti del web non essendo possibile, nel caso di specie, evincere con certezza dal report di "ebay", se gli stessi siano privati o soggetti iva, le cessioni, in assenza di prova contraria da parte della società, sono da considerarsi presuntivamente tutte imponibili ai fini iva.

 

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