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È annullabile una delibera assembleare non impugnata nei termini e rinnovata con la delibera successiva?

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Riferimenti normativi: Artt.1137 - 2377 c.c.

Focus: Impugnando la seconda delibera si può annullare il riparto spese del consuntivo già approvato precedentemente con delibera non impugnata? Su ciò si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.36597 del 14 dicembre 2022.

Nel caso di specie una condomina, società Immobiliare s.r.l., ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. La controversia era insorta tra la società condomina ed il condominio per debiti condominiali scaturenti da una delibera del 2007 di approvazione del consuntivo e del relativo riparto spese. Alla base della controversia vi erano due delibere: la prima del 2007 con cui il Condominio aveva deliberato l'azzeramento di tutte le spese fognarie a carico della società a seguito di accordi presi tra entrambi con scrittura privata di transazione del 2006, riconoscendo a favore della stessa un credito di euro 18.983,00. Con successiva delibera del 2008 il Condominio aveva approvato il consuntivo delle spese ordinarie 2007-2008 ed il relativo riparto che comprendeva controcrediti nei confronti della società condomina nella misura di euro 13.835,00, opposti in compensazione. Tale delibera non era stata impugnata dalla società ma era stata impugnata da un diverso condomino per la sua mancata convocazione. Di conseguenza il Condominio aveva indetto una nuova assemblea nel 2009 per l'approvazione del consuntivo spese ordinarie dell'esercizio 2007-2008 e relativo riparto. Nella nuova riunione, a cui la società non aveva partecipato, era stato approvato nuovamente il consuntivo deliberato nella precedente assemblea. In primo grado il Tribunale aveva emesso una sentenza, riunendo due cause proposte rispettivamente dalla società e dal condominio, con compensazione giudiziale dei reciproci debiti, alla luce del contenuto dei verbali di assemblea. La Corte d'appello aveva condiviso la decisione del Tribunale secondo cui la delibera del 2008 era da considerarsi approvativa del consuntivo relativo all'esercizio 2007-2008 perché non impugnata dalla società. 

Quindi, la delibera del 2009, avendo identico contenuto della precedente, aveva sanato la delibera del 2008 con effetti retroattivi alla stregua dell'art. 2377, comma 8 c.c. Pertanto, non avendo la società impugnato la delibera nei termini decorrenti da quest'ultima, i controcrediti del Condominio risultanti dal consuntivo e dal riparto approvato nel corso dell'assemblea del 2008 erano divenuti incontestati e suscettibili della compensazione giudiziale. La condomina società ha contestato con ricorso in Cassazione la sentenza per avere ritenuto i giudici provato il controcredito vantato in compensazione dal Condominio dalla mancata impugnazione della delibera del 2008 da parte della società. La Suprema Corte, premesso che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23 luglio 2020, n. 15696), ha ribadito che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672). La delibera di approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore è, perciò, vincolante, ex art.1137 c.c., per ciascuno dei condomini. 

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea (nella specie, quello del 15 ottobre 2008, da cui emergono i contestati controcrediti del Condominio) che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità̀ e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, non avendo in particolare tenuto conto dell'effetto estintivo dei precedenti saldi debitori riconducibile alla transazione del 2006, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. Sez. 2, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5254). Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare del 2008 di approvazione del consuntivo, attinenti alla indicazione delle somme rimaste insolute dalla condomina Immobiliare s.r.l., davano luogo all'annullabilità̀ della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in quanto si riferiscono ad una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Tali vizi non potevano, pertanto, essere sindacati dal giudice in sede di impugnazione da parte della società condomina della successiva delibera del 2009, basandosi la stessa sui dati contabili, divenuti inoppugnabili, determinati nel rendiconto consuntivo approvato il 2008, in forza di un principio di continuità̀ rispetto ai dati di chiusura del consuntivo. Solo una sentenza passata in giudicato emessa dai giudici di merito poteva imporre all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni ordinate dalla sentenza, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza della contabilità̀ successiva. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito è attività non consentita in sede di legittimità.

 

 

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