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DS: "Diffamato da docente, mi risarcisca", Giudice: "No, critiche giuste". Ecco la sentenza sul "preside padrone"

"Tesoro", "bella", "amore", "ciccia", ed ancora: "il caffè lo voglio lungo con le palle". Così un Dirigente Scolastico era solito rivolgersi al personale femminile della sua Scuola, arrivando anche a proiettare in una seduta di Consiglio di Classe "diapositive raffiguranti simboli fallici di diverse dimensioni con annesse didascalie in latino", e a concedere ad un privato un alloggio sito in una pertinenza del Liceo da lui diretto senza chiedere nulla al Consiglio di Istituto. Ora, la sua domanda risarcitoria nei confronti di "Polibio" è stata rigettata dal Tribunale.
L´antefatto
Con atto di citazione, un Dirigente Scolastico chiedeva al Tribunale la condanna di un docente a 50mila euro di risarcimento di danni morali, per la pubblicazione su un periodico on line da parte del professore, nella sua qualità di rappresentante sindacale, di una serie di articoli ritenuti dal D.S. lesivi della propria reputazione.
Gli articoli in questione, firmati dal docente sotto lo pseudonimo di "Polibio", si inserivano in un più ampio contesto di denuncia di gravi irregolarità che il docente riteneva essere state poste in essere dal Dirigente Scolastico nell´esercizio delle sue funzioni di Preside.
I comportamenti del Dirigente Scolastico in questione, infatti, erano ascesi alla ribalta nazionale, in quanto anche giornali a tiratura nazionale si erano occupati del caso del "Preside impunito" o del "Preside padrone".
La decisione del Tribunale
Con la sentenza in commento, la domanda risarcitoria del D.S. è stata integralmente respinta.
L´occasione ha offerto il destro al Giudice di soffermarsi su una delle questioni più dibattute anche in ambito scolastico: il diritto di critica politica e sindacale, e i suoi limiti.
Il Tribunale ha premesso che è possibile e lecito divulgare tramite stampa o sul web notizie lesive della altrui reputazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) l´interesse giuridico alla conoscenza del fatto; 2) la verità della notizia; 3) la correttezza dell´esposizione.
Quando si tratta di attività politica o sindacale, però, il diritto di critica e di cronaca è in qualche modo più ampio, consentendo all´autore ragionamenti ed espressioni più "duri" senza che questi siano illeciti. L´importante, ha affermato il Tribunale segnalando alcune pronunce della Cassazione, che "la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell´altrui reputazione (...), estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee".
Sulla base di questo principio, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso esaminato, non vi fosse stata alcuna diffamazione e, quindi, nessun danno da risarcire.
Il docente, ha infatti rilevato il Giudice, si era astenuto dall´usare toni dispregiativi e non aveva "personalizzato" la questione, sottolineando che i comportamenti anomali del Preside erano posti in essere anche da altri Dirigenti Scolastici.
Inoltre, ha aggiunto il Giudice, non era possibile dubitare riguardo l´esistenza delle questioni poste dal docente: oltre agli articoli apparsi sulla stampa nazionale, una "straordinaria quantità di denunce, esposti, giudizi civili e penali, contestazioni ed ispezioni ministeriali".
Il Preside, insomma, aveva proprio esagerato con i propri comportamenti. Tra questi, la concessione ad un privato di un alloggio sito in una pertinenza del Liceo da lui diretto senza chiedere alcuna autorizzazione al Consiglio di Istituto, la gestione irregolare delle macchinette erogatrici di merendine, l´utilizzo di espressioni inappropriate o volgari nei confronti del personale femminile ("tesoro", "bella", "amore", "ciccia"; "il caffè lo voglio lungo con le palle"), la proiezione in una seduta di Consiglio di Classe di "diapositive raffiguranti simboli fallici di diverse dimensioni con annesse didascalie in latino", e tutta una serie di altri abusi, compiutamente ricostruiti in Sentenza (e nella stessa relazione ministeriale, nella quale era stato evidenziato come il Preside, pur garantendo un buon funzionamento dell´Istituto, aveva creato un clima di forte tensione nel personale a causa dei suoi comportamenti autoritari e per nulla consoni alla funzione).
Da qui, il rigetto della domanda e la condanna del Preside a pagare anche al docente le spese di lite.
In allegato la Sentenza
Documenti allegati
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