Ai fini della ritualità della domanda di assegno sociale è sufficiente l´auto dichiarazione dell´interessato, e l´INPS non può pretendere, in quanto non è previsto dalla legge, una certificazione riguardo alla consistenza dei redditi, necessaria invece ai fini del procedimento amministrativo di conseguimento della pensione sociale. L´art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 costruisce quale atto d´impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell´assegno sociale la mera dichiarazione dell´interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge. Ciò comporta che, essendo tale dichiarazione considerata dalla legge idonea alla liquidazione della prestazione in questione,
è illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa volta all´assegno sociale venga corredata da una certificazione non rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 18/11/2016, n. 23529, accogliendo il ricorso e rigettando il contrario assunto di INPS.
La questione
Con sentenza depositata il 3.9.2009, la Corte d´appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava improponibile la domanda di (OMISSIS) diretta a conseguire l´assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3.
La Corte in particolare riteneva decisivo il fatto che, a corredo della domanda amministrativa presentata all´INPS, non fosse stata depositata la speciale certificazione degli uffici finanziari prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 26.
Contro questa sentenza ricorreva il soccombente, mentre resisteva l´INPS.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto fondata la censura con cui parte ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7 e della L. n. 153 del 1969, art. 26 per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell´assegno sociale dovesse essere corredata, ai fini della proponibilità della successiva domanda giudiziale, dalla certificazione rilasciata dai competenti uffici finanziari, attestante le sue condizioni economiche d´indigenza.
Infatti, secondo la Sezione, i principi precedentemente espressi a proposito della domanda di pensione sociale, non possono essere estesi all´ipotesi dell´assegno sociale. Mentre infatti della L. n. 153 del 1969, art. 26, i commi 10 e 11, stabilivano che la domanda amministrativa volta alla corresponsione della pensione sociale dovesse essere "corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze (...) da cui risulti l´esistenza dei prescritti requisiti", l´assegno in questione è, viceversa, "erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente", salvo successivo conguaglio nell´anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall´assistito".
Per cui, una volta che tale dichiarazione è considerata dalla legge affatto idonea alla liquidazione (ancorchè provvisoria) della prestazione di cui trattasi, è illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa volta all´assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
Sentenza allegata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D´ANTONIO Enrica - Presidente -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12324-2010 proposto da:
C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell´avvocato UFFICIO LEGALE CENTRALE PATRONATO ACLI, rappresentata e difesa dall´avvocato GUIDO FAGGIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l´Avvocatura Centrale dell´Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 345/2009 della CORTE D´APPELLO di BRESCIA, depositata il D3/10/2008 R.G.N. 596/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l´Avvocato FAGGIANI GUIDO;
udito l´Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l´accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 3.9.2009, la Corte d´appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava improponibile la domanda di C.C. volta a conseguire l´assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3.
La Corte in particolare riteneva decisivo il fatto che, a corredo della domanda amministrativa presentata all´INPS, non fosse stata depositata la speciale certificazione degli uffici finanziari prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 26.
Contro questa statuizione ricorre C.C., affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l´INPS.
Motivi della decisione
Con l´unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7 e della L. n. 153 del 1969, art. 26 per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell´assegno sociale dovesse essere corredata, ai fini della proponibilità della successiva domanda giudiziale, dalla certificazione rilasciata dai competenti uffici finanziari, attestante le sue condizioni economiche d´indigenza.
Il motivo è fondato. La necessità che, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, la domanda amministrativa debba essere corredata dalla certificazione di cui alla L. n. 153 del 1969 cit., art. 26, comma 11, è stata ritenuta da questa Corte per ciò che riguarda la pensione sociale di cui al medesimo art. 26, argomentando dal fatto che una domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l´insorgenza del diritto alla prestazione costituirebbe un atto incompleto ed inidoneo a dare impulso al procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione della prestazione, onde non potrebbe integrare la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale (cfr. in tal senso Cass. n. 4155 del 2001).
Ritiene tuttavia il Collegio che tali principi, che sono stati invocati dalla Corte territoriale per decidere il caso di specie, non possano invece essere estesi all´ipotesi dell´assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7. Mentre infatti della L. n. 153 del 1969, art. 26, i commi 10 e 11, stabilivano che la domanda amministrativa volta alla corresponsione della pensione sociale dovesse essere "corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze (...) da cui risulti l´esistenza dei prescritti requisiti", l´assegno in questione è, viceversa, "erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente", salvo successivo conguaglio nell´anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall´assistito.
Si tratta di una disciplina che, pur lasciando immutata la natura di elementi costitutivi del diritto dei requisiti socioeconomici necessari ai fini dell´accesso alla prestazione, innova profondamente nell´ambito del procedimento amministrativo di liquidazione, giacchè laddove la L. n. 153 del 1969, art. 26, comma 11, inibiva all´INPS di pronunciarsi su una domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione sociale che non fosse stata corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti uffici finanziari, la lettera della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 costruisce quale atto d´impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell´assegno sociale la mera dichiarazione dell´interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge. E una volta che codesta dichiarazione venga considerata dalla legge affatto idonea alla liquidazione (ancorchè provvisoria) della prestazione di cui trattasi, diventa manifestamente illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza che la domanda amministrativa volta all´assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione: l´improponibilità della domanda giudiziale rappresenta infatti una conseguenza dell´impossibilità dell´ente previdenziale di pronunciarsi sulla domanda amministrativa e tale conseguenza, che di per sè è coerente con l´evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all´antica nozione di status civitatis in termini di status activus processualis, avente come contenuto il potere di avvalersi dei procedimenti stabiliti dalla legge per rendere effettive le posizioni giuridiche soggettive che vi si ricollegano, non può logicamente predicarsi per fattispecie in cui codesta impossibilità, a termini di legge, non v´è affatto.
Dovendo pertanto ritenersi che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, contenga una disciplina autonoma dell´atto d´impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, che rende pro tanto inapplicabili all´assegno sociale le disposizioni in tema di pensione sociale (del resto richiamate al successivo comma 7 solo "per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6"), la sentenza impugnata, non essendosi attenuta al superiore principio di diritto, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d´appello di Brescia, in diversa composizione, che esaminerà il merito della pretesa e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d´appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016