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Documentazione extracontabile e accertamento induttivo

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Riferimenti normativi: Art.39 D.P.R.n.600/73 - art.2709 c.c.

Focus: La documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica fiscale è un valido strumento indiziario che legittima gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria?

Principi generali: In sede di verifica fiscale della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell'impresa commerciale che in locali diversi da quelli societari, il ritrovamento di appunti personali dell'imprenditore, o di un brogliaccio contenenti dati contabili non registrati, dimostra l'esistenza di una vera e propria "contabilità in nero" parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica. Tale documentazione extracontabile costituisce un indizio grave, preciso e concordante ed è sufficiente a giustificare l'esistenza di ricavi non dichiarati, tali da motivare l'accertamento induttivo dei redditi, ex art.39, comma 1, lett. d), D.P.R.n.600/73, nei confronti della società e dei suoi componenti. Rientrano, infatti, nella nozione di scritture contabili, ai sensi degli articoli 2709 e seguenti del codice civile, tutti i documenti che registrano, in termini quantitativo o monetari, i singoli atti di impresa, o che rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria idonea, in assenza della quale il giudice ritiene provata dai dati rinvenuti dall'Amministrazione finanziaria l'esistenza di ricavi non dichiarati (Cass. Ord. n. 34724/2019; Cass. Ord.n.3738/2019; Cass. sent. n. 8184/2019). 

La Commissione tributaria per la Sicilia con la recente sentenza n.8867/5 dell'8/10/2021 si è pronunciata sulla legittimità di un avviso di accertamento fondato sulla documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica. Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica. Con il detto atto impositivo era stato accertato un maggior reddito di lavoro autonomo, rispetto al reddito dichiarato per l'anno di imposta 2012, determinando, di conseguenza, maggiori imposte ai fini Irpef e addizionali, Irap ed Iva. L'avviso di accertamento veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione provinciale. Nel ricorso eccepiva, oltre alla nullità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione dello stesso con firma autografa, che l'Ufficio aveva determinato per l'anno d'imposta 2012gli stessi compensi accertati per il 2011 senza, tuttavia, esplicitarne le ragioni né giustificare tale scelta. Infine, contestava la mancata valutazione critica, da parte dell'Ufficio, dei dati e degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, senza tener conto del fatto che l'attività professionale era stata svolta senza autonoma organizzazione, stante l'assenza di dipendenti, e utilizzando beni strumentali di modesto valore. La Commissione tributaria provinciale adita constatava la tempestività del ricorso e lo accoglieva, limitatamente all'Irap, per insussistenza del presupposto impositivo, condannando il ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite.

La sentenza veniva impugnata dal contribuente deducendo vari motivi: la mancanza di sottoscrizione autografa dell'avviso di accertamento; la mancanza di valida delega alla sottoscrizione al funzionario incaricato; l'assenza di prove circa la sussistenza dei contestati maggiori compensi dedotti con il mero richiamo all'accertamento effettuato per il 2011. A fronte di ciò l'Agenzia delle Entrate formulava rituali controdeduzioni. La Commissione tributaria regionale, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria, ha constatato la regolarità della firma del funzionario delegato sull'atto impugnato e, nel merito, ha ritenuto fondato l'avviso di accertamento sulle base delle circostanze tratte dal processo verbale di constatazione redatto dai verificatori. Circostanze basate sui dati acquisiti, in sede di verifica, da due block-notes costituenti documentazione extra contabile, contenenti, secondo i verificatori, l'indicazione dei compensi derivanti dall'attività professionale svolta dal contribuente e non dichiarati. I giudici, quindi, hanno ritenuto legittimo l'accertamento induttivo emesso dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha affermato che la c.d. "contabilità in nero" costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973(Cass. sent.n. 12680/18; Cass. sent.n. 21138/18). Spetta, infatti, all'obbligato l'onere di fornire la prova contraria allegando documentazione contabile a sostegno di essa(Cass. sent.n. 2947/018). Nel caso di specie, secondo i giudici, il contribuente non ha fornito prove adeguate a contrastare la legittimità dell'atto impugnato, limitandosi, invece, a generiche affermazioni inidonee ad escludere l'inerenza delle riscontrate operazioni alla sua attività professionale. Per questi motivi, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello di parte confermando la sentenza impugnata.

 

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