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Docenti, riconoscimento servizio pre-ruolo per superamento 3 anni a.t.d., Circolare 10 agosto indica modalità di esecuzione

Con la recentissima nota del 10 agosto 2016, l´Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fornito ai dirigenti scolastici e di ambito territoriale della regione Toscana importanti indicazioni in ordine alle decisioni da assumere in esecuzione delle sentenze con le quali sia stato riconosciuto ad un docente un servizio pre ruolo sulla base della illegittima reitera del contratto a tempo determinato intrattenuto dallo stesso.
Per la delicatezza dell´argomento, e per le sue conseguenze sui conti pubblici, la nota è stata inviata anche alla Ragioneria dello Stato la quale, d´altra parte, con il suo ufficio decentrato, aveva suggerito all´U.S.R. alcuni criteri.
Ferme restando le specifiche statuizioni contenute nelle singole sentenze, premette l´Ufficio Scolastico, nell´esecuzione delle stesse sentenze si terrà conto dei criteri che adesso passiamo, sinteticamente, ad elencare in forma il più possibile chiara e atecnica:
1) quanto stabilito nelle sentenze, non conduce ad una ricostruzione di carriera ma solo al riconoscimento ai fini economici del periodo pre-ruolo prestato;
2) i contratti a tempo determinato da considerare ai fini dei calcoli, sono solo quelli, oggetto del ricorso al giudice, in relazione ai quali il giudice, in sentenza, abbia ritenuto fondate le domande del docente ricorrente. Solo per questi anni scolastici (indicati in sentenza) i dirigenti scolastici potranno effettuare il calcolo delle differenze stipendiali come imposto nella sentenza stessa;
3) dato che il diritto alla prima progressione stipendiale sorge dopo che sia trascorso un triennio dalla instaurazione del rapporto contrattuale, per il conteggio del servizio utile ai fini dell´applicazione della progressione economica, si considerano gli effettivi periodi di servizio, cioè le anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato che siano stati indicati dal giudice;
4) conformemente alle indicazioni impartite dalla Corte dei Conti, si procede dunque a computare i servizi effettivi a partire dal 1° giorno di servizio dell´anno scolastico più remoto indicato in sentenza. Completati i 3 anni di servizio effettivo si attribuisce al docente la seconda fascia stipendiale;
5) nel caso in cui il giudice, nella sentenza da eseguire, abbia specificato che al rapporto non può essere applicata la fictio iuris prevista dall´art. 11 comma 14 legge n. 124/99 (che stabilisce che "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall´anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"), in tal caso nella esecuzione della sentenza si dovrà escludere il meccanismo di fittizia estensione dell´anzianità di servizio previsto invece per il personale di ruolo che richiede la ricostruzione di carriera (un anno scolastico valido se ha prestato almeno 180 giorni di servizio);
6) il termine prescrizionale entro il quale potranno essere corrisposte al docente le somme che il giudice gli abbia riconosciuto con la sentenza (in termini di differenze retributive o altro) è quinquennale e, dunque, In linea di massima, si considerano gli arretrati stipendiali dei cinque anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo del giudizio o al precedente atto interruttivo della prescrizione (p.e., una lettera raccomandata con la quale il ricorrente abbia formalmente lamentato la illegittimità del rapporto intrattenuto è diffidato l´amministrazione scolastica ad assumere i comportamenti necessari al ripristino della legalità);
7) In merito al computo degli effettivi periodi di servizio da considerare utili alla progressione economica, non dovranno essere considerate tutte quelle assenze che determinano una sospensione della retribuzione. In particolare:
- per la malattia, il periodo senza diritto ad alcun trattamento retributivo, interrompe la maturazione dell´anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre per le assenze parzialmente retribuite non si interrompe la maturazione dell´anzianità di servizio;
- il congedo per maternità e quello parentale sono computati nell´an zianità di servizio;
- il congedo biennale per l´assistenza di familiare disabile è utile soli ai fini del trattamento di quiescenza.
Infine, quanto al modus procedendo, il competente Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato, una volta effettuati conteggi ed il pagamento in capo all´interessato, trasmetterà copia dell´elaborato contabile all´Ufficio Scolastico Territoriale di competenza e per conoscenza alla scuola, comunicando la data di pagamento ai fini del calcolo e del pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si allega la circolare.

 

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