In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell´art. 873 c.c., le norme che impongono l´osservanza delle distanze dai confini sono inderogabili e prescindono dall´avvenuta edificazione e dalla futura edificabilità del fondo limitrofo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con Sentenza 4 ottobre 2016, n. 19790.
La questione
Con atto di citazione, gli attori avevano chiesto al Tribunale capitolino che la parte convenuta fosse condannata, previo accertamento che la stessa avesse edificato a distanza non legale, in quanto inferiore al minimo consentito (5 metri) dal regolamento edilizio del Comune, rispetto al fabbricato degli attori, ad arretrare il fabbricato da essa costruito.
Il Tribunale, rilevato che gli attori avevano ceduto alla convenuta una striscia di suolo che era stata qualificata di estensione tale da determinare, secondo quanto affermato in seno al contratto preliminare, un distacco di 3 metri tra il limite del fabbricato degli attori e quello che si sarebbe potuto costruire sul suolo dell´acquirente, giusto progetto che risultava essere stato approvato al momento del trasferimento della striscia suddetta, rilevava l´infondatezza della domanda attorea, in quanto, pattiziamente, parte attrice aveva concordato con la convenuta la possibilità che questa costruisse, sul proprio suolo, ad una distanza più ridotta rispetto a quella legale.
Di contrario avviso la Corte d´Appello: il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti dell´autorità pubblica comunale non avrebbe mai potuto essere derogata dai cittadini, ma ha comunque respinto la loro domanda (confermando, quindi, la sentenza gravata) in quanto, se si assoggetta uno dei lotti a confine alla costruzione limitrofa, rinunciando a far valere i diritti che da quelle disposizioni derivano, la rinuncia vale ai fini della inedificabilità assoluta che consegue alla cessione della volumetria edificabile su quel lotto, ma determina anche la inapplicabilità delle altre limitazioni in quanto esse trovano il loro fondamento nella utilizzazione a fini edificatori del suolo.
Da qui il ricorso per cassazione degli originari attori ed appellanti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha quindi ha cassato la sentenza di appello.
Ciò, alla stregua del principio, reiteratamente dichiarato dal giudice di legittimità, secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell´art. 873 c.c., le norme che impongono l´osservanza delle distanze dai confini prescindono dall´avvenuta edificazione e dalla futura edificabilità del fondo limitrofo.
Sentenza allegata