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Dichiarazione IVA entro i 90 giorni, meglio tardi che mai

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 Entro il 30 aprile si doveva presentare la dichiarazione iva 2019. È tuttavia possibile ravvedersi entro i 90 giorni ed evitare di incorrere nell'omessa dichiarazione.

La norma base di riferimento si rinviene nel DPR 322/1998 del 22/07/1998 il quale considera valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.

Scade pertanto il prossimo 29 luglio 2019 il termine per il ravvedimento sulla dichiarazione Iva 2019, che si perfeziona presentando la dichiarazione stessa e versando le sanzioni da ravvedimento.

La dichiarazione tardiva è equiparata a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute, punita con sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente che presenta la dichiarazione tardiva potrà beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione in misura fissa di 250 euro, versando con il modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 la somma pari a 25 euro.

Nel modello F24, si deve indicare l'anno in cui la violazione è stata commessa (2019) e non l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

 Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella del frontespizio "Dichiarazione integrativa".

Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, l'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 prevede che la dichiarazione Iva può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento (articolo 57 D.P.R. 633/1972), ovvero entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (31.12.2024).

Per quanto riguarda l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esso può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale;

- utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie;

- chiesto a rimborso, se sussistono i requisiti;

a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo all'anno, ovvero 30 aprile 2020.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero oltre il 30 aprile 2020, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, o chiesto a rimborso se sussistono i requisiti.

 Superato il termine del 29 luglio 2019, invece, stando al disposto dell'art. 2 comma 7 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera omessa e la relativa sanzione, se le imposte non sono state versate è prevista, ex art. 5comma 1 del DLgs. 471/97, tra il 120% e il 240% (con un minimo di 250 euro); se invece le imposte sono versate la sanzione è da 250 a 2.000 euro (si veda sul punto quanto detto dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, § 17.1).

Se tuttavia la dichiarazione IVA è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione base è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (artt. 1 comma 1 e 5 comma 1 del DLgs. 471/97). O, se non sono dovute imposte o le imposte, come detto dalla circolare, comunque sono state versate, da 150 euro a 1.000 euro.

 

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