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Dichiarazione fraudolenta, principi Sentenza "Taricco" (Corte Giustizia) inapplicabili a fatti prescritti a data pubblicazione

Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con Sentenza n. 7914 resa in esito all´udienza del 25 gennaio 2016, depositata il 26 febbraio 2016.
Con la Sentenza in questione, la Quarta Sezione, decidendo su questione riferita ad una pluralità di condotte di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestate in continuazione, ha stabilito che i principi affermati dalla sentenza CGUE, Grande sezione, Taricco, del 8 settembre 2015, con possibilità di disapplicazione della disciplina sulla prescrizione se idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 settembre 2015).
Si riporta l´art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (In vigore dal 22 ottobre 2015):
1. E´ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell´amministrazione finanziaria.
In allegato: Sentenza Taricco e Sentenza Cassazione

 

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