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Detrazioni fiscali impianti fotovoltaici 2020

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Riferimenti normativi: Legge di Bilancio n.160/2019, in vigore dall'1/1/2020 - Art.16-bis D.P.R. n. 917/1986 - Art.1122 bis c.c.

Focus: La produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità abitative o della propria azienda, è incentivata, da alcuni anni, su tutto il territorio nazionale mediante agevolazioni fiscali. L'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientrante negli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, cosiddetto bonus di ristrutturazione edilizia, compreso il fotovoltaico (lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R.), consente all'utilizzatore di godere di una detrazione fiscale del 50%, prorogata al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio n.160 del 27/12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2019, entrata in vigore il 1° Gennaio 2020.

Principi generali: Prima di procedere è necessario distinguere tra impianto solare termico (pannelli solari) ed impianto fotovoltaico. L'impianto solare termico permette la produzione di acqua calda e rientra nella categoria degli interventi di riqualificazione energetica, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, detta eco bonus, che dà diritto a una detrazione pari al 65% delle spese sostenute. L'impianto fotovoltaico, invece, serve per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico e dà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute. L'art.36 del D.L. n. 124/2019, collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, in vigore già dal 27 ottobre, 2019 ha introdotto la procedura che consente al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti per tali impianti, riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE), previa restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001, in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale "Tremonti ambiente", disposta dall'art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2000.

Come si accede agli incentivi per il fotovoltaico? Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi nel settore energetico, stabilisce quali sono gli impianti e i soggetti che possono accedere agli incentivi per installare il fotovoltaico presso la propria abitazione o presso la propria azienda.

Il GSE, periodicamente, emana un Decreto Ministeriale atto a stabilire in via preliminare quali sono le strutture ammesse. Il più recente, emanato il 4 luglio 2019, ha specificato come gli edifici vengano suddivisi in tre categorie e una sottocategoria, in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile che intendono utilizzare e alla categoria di intervento richiesta. Nel Decreto sono indicati tre gruppi ed è specificato che nel gruppo A rientrino gli impianti eolici "on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento e i fotovoltaici di nuova costruzione. All'interno del gruppo A vi è anche un sottogruppo, denominato A-2, che comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Nel gruppo B, invece, rientrano gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, o soggetti a integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, e gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Sono esclusi dal gruppo B gli impianti su acquedotto. Nel gruppo C, infine, sono inclusi gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale che siano eolici "on-shore", idroelettrici o a gas residuati dei processi di depurazione.

I criteri per procedere all'installazione di un impianto fotovoltaico nel condomìnio o sul tetto della propria abitazione sono stabiliti dal GSE e vengono suddivisi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenzaIn particolare, se l'impianto in questione ha 20 kW, oppure inferiore a 1 MW, e appartiene ai gruppi A, A-2, B e C, questo deve essere iscritto al Registro per gli impianti fotovoltaici. Si tratta, in pratica, di un albo "a numero chiuso" degli impianti fotovoltaici che possono accedere agli incentivi secondo una graduatoria. Ogni registro, semestrale, assegna una quota precisa di incentivazione e pone dei limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi. La domanda di iscrizione al registro è definita dal GSE e deve essere presentata dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello e le informazioni allegate al decreto. Qualora invece si tratti di un impianto di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartiene ai gruppi A, B e C, vi è l'obbligo di partecipare a procedure d'asta, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivato e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità. Accanto ai predetti criteri, il GSE ha pubblicato anche sette bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste degli incentivi per il fotovoltaico con le relative date di scadenza per l'anno solare 2020.

Soggetti che possono usufruire del bonus fotovoltaico 2020, cioè della detrazione del 50% ai fini Irpef, sono i privati persone fisiche che sostengono le spese per l'intervento, siano essi proprietari dell'edificio su cui viene installato l'impianto oppure il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), l'inquilino o il comodatario, i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici, gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Il costo complessivo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere murarie e delle prestazioni professionali necessarie per completare il lavoro, può essere detratto entro il limite massimo di 96.000 euro, comprendendo altri eventuali lavori in materia di ristrutturazioni. Per usufruire dell'agevolazione in oggetto è necessario effettuare i pagamenti di tutte le spese sostenute tramite bonifico, anche online tramite operazioni di internet banking, specificandonella causale del bonifico la norma di riferimento, cioè l'art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, e il proprio codice fiscale. 

La somma versata viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo e il beneficiario potrà detrarre l'importo corrispondente a ciascuna singola quota ogni anno, per 10 anni, in sede di dichiarazione dei redditi, pari al 50% delle spese sostenute. Inoltre, dal 2018 è anche obbligatorio trasmettere all'Enea (Agenzia nazionale per l'energia) tutte le informazioni relative agli interventi che comportano risparmio energetico, quindi anche quelle relative all'installazione di un impianto fotovoltaicoTuttavia, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.46/E del 18 aprile 2019, il mancato invio di tale comunicazione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni descritte. Le detrazioni fotovoltaico 2020 sono previste anche in relazione all'acquisto e installazione di sistemi di accumulo, cioè di batterie che consentano di immagazzinare l'energia elettrica autoprodotta e di utilizzarla in un secondo momento (ad es. nelle ore serali). Non sarà più possibile, invece, accedere alla cessione del credito per gli interventi citati. Infatti, la legge di bilancio ha abrogato il comma 3-ter, articolo 10 del D.L. n.34/2019, che aveva previsto la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni del 50% anche per gli interventi di efficientamento degli edifici e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (compreso il fotovoltaico)Infine, altro importante beneficio in termini di risparmio è il fatto che è stata confermata l'aliquota IVA 10% sui lavori eseguiti per l'impianto fotovoltaico.

 

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