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PCT, Cassazione: tempestività del deposito data da emissione ricevuta accettazione.

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 Una pronuncia importante, quella resa con ordinanza 3999 depositata il 12 febbraio 2019, dai giudici della Suprema Corte di cassazione. Importante, perché ribadisce la linea della Suprema Corte in tema di processo telematico, tendenzialmente improntata ad una logica sostanzialista, e ad una interpretazione di tal fatta delle norme, spesso lacunose se non a volte contrastanti, del rito civile telematico.

Nella fattispecie, accade che viene proposto un ricorso alla Suprema Corte per la Cassazione di una pronuncia di rigetto, da parte del giudice di merito, rispetto ad una domanda con la quale era è stata censurata la reiezione, ad opera della commissione territoriale, organo del Ministero dell'Interno su scala periferica, di un'istanza di protezione internazionale.

Il ricorso era stato dichiarato inammissibile, rectius irricevibile, da parte del giudice di merito, in quanto il deposito si sarebbe perfezionato oltre il termine legale di 30 giorni.

Circostanze incontroverse, ricostruite peraltro dalla parte ricorrente innanzi la Suprema Corte. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 bis comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 153 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - la ricorrente lamentava, infatti, che il Tribunale avesse ritenuto tardivo il ricorso proposto dalla medesima avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, in quanto depositato  telematicamente il 15 novembre 2017, ossia oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 35 bis comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma che una tale determinazione non fosse corretta, in quanto la prima ricevuta, quella di accettazione, sarebbe pervenuta alla stessa parte ricorrente entro lo spirare del termine legale.

Tesi accolta dal Collegio che a preliminarmente rilevato che in forza del disposto dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applichi anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall'emissione della ricevuta di
accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso di specie - ha proseguito la Suprema Corte - il ricorso avverso il provvedimento impugnato era stato depositato in data 9 novembre 2017, ossia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, avvenuta I'll
ottobre 2017, con emissione, alle ore 14,53 dello stesso giorno, della
ricevuta di accettazione - trascritta nel ricorso - recante la dicitura
«Consegna deposito», e con successiva attestazione (alle ore 14,55) dell'esito dei controlli automatici di deposito, con la dicitura «Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione».

Per quanto l'accettazione del deposito fosse avvenuta - per
difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella
telematica, mancando ancora una voce relativa alla materia dei
ricorsi per il riconoscimento della protezione internazionale - solo in
data 15 novembre 2017, ciò non avrebbe mai potuto condurre ad una declaratoria della tardività della notifica, dovendo guardarsi, per il notificante all'emissione della
ricevuta di accettazione. 

Da qui l'erroneità della statuizione di inammissibilità del ricorso, emessa dal Tribunale.

 

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