Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Delimitazione di un fondo con rete metallica: è attività libera

Delimitazione di un fondo con rete metallica: è attività libera

Con la sentenza n. 205 dello scorso 3 marzo, la I sezione del Tar Basilicata ha confermato l'illegittimità di un'ordinanza con cui, rilevata l'assenza di un valido titolo edilizio, si ordinava l'immediata sospensione dei lavori di costruzione di una recinzione di un fondo rustico, realizzata tramite pali e rete metallica.

Si è difatti rilevato che "costituisce attività libera e non richiede alcun titolo edilizio - neanche nelle forme della segnalazione di inizio attività - la realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende lo jus excludendi alios sancito dall'art. 841 cod. civ. ". 

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Calciano emanava una ordinanza con cui ingiungeva l'immediata sospensione dei "lavori di costruzione di una recinzione con pali e rete metallica", irrogando al contempo la sanzione pecuniaria di € 516,00.

In particolare, veniva contestata ai proprietari di un fondo rustico la realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione del fondo, priva di opere murarie e caratterizzata dall'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo; il Comune eccepiva come le opere fossero state eseguite in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

Ricorrendo al Tar, i proprietari impugnavano il provvedimento amministrativo con cui si era ingiunta la sospensione dei lavori, deducendo la violazione degli artt. 6, 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, sostenendo come le opere sanzionate sarebbero consistite nella mera manutenzione di una risalente recinzione, come tali afferenti all'edilizia libera.

Il Tar condivide la posizione dei ricorrenti.

Il Collegio ricorda che costituisce attività libera e non richiede alcun titolo edilizio - neanche nelle forme della segnalazione di inizio attività - la realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende lo jus excludendi alios sancito dall'art. 841 cod. civ.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar evidenzia come l'opera – caratterizzandosi nella realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo – non richiedesse alcun titolo edilizio.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Quiete condominiale: può arrecare disturbo un seco...
La lotta all'evasione passa dai Big data

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito