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Decreto ministeriale n.22/2017, G.U. n.60 del 13 marzo 2017, garanzie per l´esecuzione delle sentenze tributarie di condanna a favore del contribuente

Scritto dall´Avv. Carmela Patrizia Spadaro*
Con la riforma del processo tributario, disposta con D.Lgs.n.156/2015, entrata in vigore in data 1 giugno 2016, il nuovo art.69 del D.Lgs.n.546/1992, intitolato "esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente" afferma al primo comma che " le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell´art.2, comma 2, sono immediatamente esecutive".
Si è quindi affermato nel nostro ordinamento il principio, già applicato nel diritto processuale civile e nel diritto processuale amministrativo, secondo cui le sentenze anche di primo grado sono di regola immediatamente esecutive, a fronte di una prassi secondo la quale le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente venivano eseguite dopo il loro passaggio in giudicato.
Il medesimo comma aggiunge che "il pagamento di somme dell´importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto della solvibilità dell´istante, alla prestazione di idonea garanzia".
Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze, emesso ai sensi dell´art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.400, sono disciplinati il contenuto della garanzia, la sua durata, nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell´inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
A tal fine è stato emanato il decreto del Ministro dell´Economia e Finanze n.22del 6 febbraio 2017, che entrerà in vigore dal 28 marzo 2017. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 2017.
Il citato decreto n.22 disciplina i principali contenuti della garanzia a cui i giudici tributari potranno subordinare il pagamento da parte degli enti impositori di somme superiori a 10 mila euro per l´esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie favorevoli al contribuente, in attuazione dell´art.69, comma 2, del D.Lgs.n.546/1992.
Oggetto della garanzia (prevista solo a carico del contribuente poiché si dà per scontato che l´Amministrazione sia sempre solvibile e, quindi, non possa essere tenuta a dar garanzie), è l´integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, se è stata rilasciata a seguito di provvedimenti di sospensione, è l´obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi.
Tipologie di garanzie ammesse sono, sotto forma di cauzione, i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, le fideiussioni rilasciate da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell´ente a cui favore deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità, e quelle assicurative, alle quali il nuovo decreto aggiunge, per le piccole e medie imprese , la possibilità di prestare le garanzie tramite i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all´art.29 della L.n.317/1991, e per i gruppi di società con patrimonio consolidato superiore a 250 milioni, la possibilità che la garanzia possa essere rilasciata mediante diretta assunzione dell´obbligazione da parte della società capogruppo o della controllante, come definite nell´art.2359 del codice civile.
DURATA DELLA GARANZIA
 
L´art.2 del Decreto n.22/2017 stabilisce che la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell´estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.
Viene, altresì, stabilito che la garanzia prestata cessa nel caso il cui il giudice del successivo grado di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.
La garanzia cessa in automatico alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.
 
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
 
E´ regolamentata dall´art.3 del citato Decreto e stabilisce che l´ente a cui favore è stata prestata la garanzia comunica al garante l´ammontare delle somme dovute, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall´art.69 del D.Lgs.n.546/1992 per l´adempimento del contribuente. Ferma restando l´efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro 30 giorni dal ricevimento delle detta comunicazione.
I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, come si legge dal contesto del riformato art.69 del D.Lgs.n.546/1992 , sono a carico della parte soccombente all´esito definitivo del giudizio, e in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può instaurare il giudizio di ottemperanza alla commissione tributaria provinciale, o , se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
* L´avv. Carmela Patrizia Spadaro, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania nell´anno 1986 ed ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 1990.
E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Catania dal 2013.

 

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