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Decreto dignità: nuovo spesometro e accertamento sintetico

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Riferimenti normativi: Decreto dignità: D.L.n.87/2018  - Art.21 D.L.n.78/2010 -  Art. 38 D.P.R. n. 600/1973, e modifiche del D.L.n.78/2010 

Focus: Dal 2010 l'Agenzia delle Entrate controlla i cittadini attraverso lo spesometro, cioè controlla oltre ai loro conti correnti bancari e postali anche i loro acquisti di una certa importanza, come abiti costosi, auto di lusso, yacht, immobili, che vengono confrontati con la capacità contributiva del soggetto che li ha effettuati per verificare se il tenore di vita è coerente con quanto dichiarato. Lo spesometro è, dunque, uno strumento di controllo introdotto nel 2010, tramite normativa successivamente modificata nel 2012, nei confronti di titolari di partita I.V.A. che permette all'Amministrazione finanziaria di incrementare il numero di informazioni necessarie a quantificare la capacità di spesa dei contribuenti. Il Fisco per gli acquisti effettuati dai professionisti o da aziende controlla, attraverso la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e di quelle ricevute, i pagamenti che superano una certa soglia di spesa. Se viene, quindi, effettuata una operazione superiore a 3.600 euro (se accompagnate da ricevuta fiscale) o a 3.000 euro (se soggette a fatturazione), questa spesa deve essere comunicata da parte del l'esercente all'Agenzia delle Entrate. Per meglio comprendere le finalità dello spesometro, inteso come strumento di lotta all'evasione, è necessario precisare che tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. (imprese, professionisti, esercizi commerciali) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni operazione rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cioè ogni operazione per le fatture emesse e ricevute, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni, con il limite minimo di 3.600 euro per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Decreto dignità: D.L.n.87/2018 e novità inerenti lo spesometro.

Il vecchio spesometro annuale è stato abolito con la legge di Bilancio 2017 ed è stato introdotto il nuovo spesometro che in nome della semplificazioni fiscale prevede, in sostituzione della comunicazione annuale, due comunicazioni: la comunicazione semestrale I.V.A. e la comunicazione delle liquidazioni periodiche I.V.A. e una comunicazione cumulata per le fatture sotto i 300 euroSoggetti obbligati dal 1°gennaio 2018 alle comunicazioni inerenti allo spesometro, a seguito delle modifiche introdotte con il recente decreto dignità, sono: imprese individuali, familiari, aziende coniugali; professionisti anche in forma associata; società di persone; società di capitali e società cooperative; curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa. Soggetti esonerati sono: i produttori agricoli delle zone montane, già rientranti nell'elenco degli esonerati, a cui sono stati aggiunti, con il decreto dignità, i produttori agricoli in regime speciale I.V.A., cioè coloro che nel corso dell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; i soggetti che hanno scelto il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate; i soggetti con regime agevolato forfetario; i soggetti con regime dei minimi.

Dall'1 gennaio 2019 poiché entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti, comprese le operazioni poste in essere tra privati, è prevista l'abrogazione dello spesometro in quanto rappresenterebbe un'inutile duplicazione dei dati trasmessi a seguito della fatturazione elettronica obbligatoria.

L'abolizione dello spesometro, già strumento di controllo per l'amministrazione finanziaria, non comporterà il venir meno dell'accertamento sintetico sulla base delle informazioni comunque acquisite mediante la fatturazione elettronica.

Spesometro e accertamento sintetico puro sono disciplinati dall'art.22 del D.L. n.78/2010, che ha modificato l'art.38 del D.P.R. n.600/73, con il quale il legislatore ha disposto che l'Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo lordo del contribuente persona fisica sulla base delle "spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta", salvo la prova contraria del contribuente. In altri termini, gli uffici finanziari controllano gli esborsi monetari di spesa da parte del contribuente utilizzando i dati rinvenibili dalle comunicazioni che i soggetti passivi I.V.A. devono trasmettere per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per importi superiori ad € 3.000 al netto dell'I.V.A.  

In tal modo attraverso l'attività di accertamento, strettamente regolata da norme imperative, si impone un confronto costante tra l'importo di reddito dichiarato e l'ammontare delle spese sostenute dal contribuenteCassazione ordinanze nn.26321/2017 e 17485/2018 ). Nella nuova versione dell'articolo 38, data la natura di presunzione legale del reddito induttivamente rideterminato dall'ufficio finanziario, è d'obbligo, a pena di nullità, il contradditorio, quale strumento essenziale per adeguare le illazioni operate dagli uffici alla realtà del singolo contribuente. Infatti, attraverso il contraddittorio è fatta salva la prova contraria del contribuente che può dimostrare come il relativo finanziamento di spesa sostenuta è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formulazione della base imponibile (C.T.R. Roma sent. n.7101/15).

 

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