Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sezione III Civile, con sentenza n. 21453/2016.
I fatti
Nel caso poi rimesso all´esame della Cassazione, a seguito di un sinistro stradale nel quale una giovane donna, atleta, aveva perso la vita, i genitori ed i sette fratelli superstiti avevano convenuto in giudizio i responsabili della morte della loro congiunta, ed in particolare, il conducente del minibus, la proprietaria dello stesso, l´assicuratrice obbligatoria, la società che aveva la materiale disponibilità del minibus e l´associazione sportiva che l´aveva noleggiato, al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale, chiamato a decidere sulla vicenda, accertato sin da subito la causa esclusiva del sinistro nella condotta del conducente, condannava i convenuti al pagamento delle rimanenze non soddisfatte dagli acconti già versati.
Tale decisione trovava conferma anche da parte dei Giudici territoriali che ritenevano congrua la cifra liquidata ai congiunti a titolo di danno morale e ritenevano non dovere risarcire il danno psichico iure proprio ai genitore, né il danno esistenziale.
Tale decisione, non condivisa dai fratelli della vittima, portava gli stessi ad instaurare un giudizio in Cassazione al fine di vedersi riconosciuto un ulteriore risarcimento legato alla perdita della vita dell´atleta.
La decisione
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, ed in particolare il principio in base al quale in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionato da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. Pertanto, hanno ricordato i giudici, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione - nel primo caso - dell´assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, o nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Nel caso di specie il giudice del merito aveva accertato che già dalla cartella clinica dell´Ospedale si evinceva come la giovane atleta versasse in ´grave stato di shock´ avendo riportato tra l´altro un grave trauma cranio¬ facciale e che il decesso fosse intervenuto dopo poche ore.
Per questa ragione, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dai congiunti della vittima non prevedendo alcun ampliamento del risarcimento a titolo di danno ulteriore.
Sentenza allegata