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Dalla mela dell´Eden alla banana di Johnny Stecchino. Della frutta e del furto aggravato

Dalla mela dell´Eden alla banana di Johnny Stecchino. Della frutta e del furto aggravato

Tanti, ma tanti, anni fa una donna di nome Eva (il cognome non era stato ancora inventato) venne cacciata da un luogo meraviglioso solo perché si era presa lo sfizio di mangiare...una mela. Da allora a cascata tutti i guai per l´umanità; per dirne una: i dolori del parto. La menzione di quel particolare frutto è...frutto di un equivoco nel quale caddero gli amanuensi nel Medioevo (malum in latino significava sia male che mela). L´azione della prima donna di rubare e mangiare una mela che non le apparteneva configurerebbe, secondo l´attuale codice penale, il reato di furto aggravato perché commesso su cosa esposta alla pubblica fede (reclusione da due a sei anni, secondo l´art. 625 del codice penale).Vi sembra una esagerazione? Mica tanto, se si pensa che il sosia di Johnny Stecchino nell´omonimo film di Roberto Benigni a Palermo rischiò la vita per il furto di una...banana. Per fortuna meno drammatico l´episodio accaduto quasi una decina di anni addietro allorquando un signore sardo, trovandosi a passare in prossimità di un orto, notò in bella vista una (sì, proprio una) melanzana e pregustando un bel piatto di Pasta alla Norma di sicula memoria, fregandosene di un´altra norma, quella che vieta di impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto (così recita l´art. 624 del codice penale alludendo a qualsiasi profitto, anche a quello costituito dal gustare un bel piatto di pasta), se ne impossessò. L´affetto, pensò l´uomo, ma non alludeva al benevole sentimento, bensì all´operazione necessaria prima del deposito in padella per la frittura. Se la melanzana avesse avuto capacità premonitori e avrebbe pensato: vedrai di chi noi due sarà fritto! Comunque andarono le cose, con una mossa repentina degna di uno scippatore, la raccolse ma non si avvide che l´insano gesto non era passato inosservato dai carabinieri di Carmiano, ridente comune in provincia di Lecce.

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Nacque così un procedimento penale per furto aggravato dalla circostanza che l´ortaggio era esposto alla pubblica fede con conseguente punibilità senza bisogno di querela, peraltro mai presentata. Dopo il rituale avviso di conclusione indagini venne fissato il processo avanti al tribunale di Lecce, che in data 15.3.13 sentenziò la penale responsabilità del ladro, escludendo esplicitamente l´applicabilità della scriminante dello stato di necessità, non avendo provato l´imputato il suo stato di indigenza (così si legge in sentenza!) e condannandolo a cinque mesi di reclusione. Si va in appello e qui la corte di Lecce fa ampio sfoggio della sua magnanimità, ritenendo che l´ortaggio non sia mai uscito dalla signoria (così si dice) dell´ortolano e pertanto il reato doveva ritenersi "solo" tentato e non consumato, con conseguente riduzione di pena (due mesi di reclusione). Ma nella furia di punire il colpevole, il giudice di secondo grado esclude l´applicabilità dell´art. 131 bis del codice penale nel frattempo entrato in vigore (non punibilità per la particolare tenuità del fatto); e ciò nonostante l´espressa richiesta del difensore. Sostiene infatti la Corte che osterebbe al beneficio la pena massima in quanto superiore ai quattro anni, non accorgendosi che - con la configurazione del tentativo - il minimo edittale si riduce a 4 anni. E così la sentenza del giudice di secondo grado, emessa il 26.2.16, finisce in Cassazione dove cinque illustrissimi signori magistrati (questa è l´intestazione ufficiale) sono chiamati a risolvere un caso davvero singolare: se il furto (tentato) di una melanzana sia da punire o no.
Per fortuna la Corte, con la sentenza n 12823 del 20 marzo 2018, rileva l´errore del giudice di secondo grado e così il ladro di melanzana viene assolto per la particolare tenuità del fatto. L´introduzione dell´art. 131 bis C.P. - che esclude la punizione qualora il fatto sia particolarmente tenue e il comportamento non abituale - costituisce un provvidenziale intervento legislativo in un ordinamento giuridico che prevede l´obbligatorietà dell´azione penale, peraltro "blindata" dalla Costituzione.In passato numerosi casi clamorosi sono balzati agli onori della cronaca: si va dal furto di una siringa valutata trenta centesimi al tentato furto di tre paia di calzini, il cui colore (grigio blu e nero), composizione (spugna) e valore (tre euro) risultano immortalati nel decreto di citazione: processo (contro un polacco tornatosene in patria dopo il misfatto) conclusosi con l´applicazione dell´indulto. A Cagliari, peggio ancora: il valore del bene del quale il si era impossessato sottraendolo a chi lo deteneva al fine di trarne profitto era di appena dieci centesimi (conio pressoché scomparso), ma con la solita aggravante: il cappelletto (quel piccolo tappo che si avvita nelle ruote delle auto) era "esposto alla pubblica fede" e il neo brigante sardo rischiava anch´egli la reclusione da uno a sei anni e una multa da euro 103 a euro 1.032. Dopo varie notifiche, sei udienze e cinque anni di processo, lo stesso si è concluso con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, ritenendo insussistente l´aggravante. In civile le cose non vanno mica meglio. Domanda preliminare spontanea: si può fare causa per qualunque somma? Parrebbe di sì, secondo l´autorevole parere degli Ermellini. Il record fino ad ora conosciuto è di 0,11 euro (Cass. 2117/17), ma i record si sa sono fatti per essere battuti. Non si sa se piangere o ridere (nel dubbio suggerisco di ridere).

 

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