scritto da presentare al cliente. Tutti i professionisti, al momento del conferimento dell´incarico, dovranno indicare i costi dell´operazione divisi per voci di spesa.
È quanto previsto dalla Legge
sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), che introduce inoltre tutta una serie di novità importanti per gli avvocati, soprattutto in tema di società miste con investitori non professionisti.
Vediamo allora cosa cambia.
Il preventivo dei costi è sempre obbligatorio
La Legge sulla concorrenza stabilisce dunque che a partire dal 29 agosto tutti gli avvocati sono tenuti a fornire al cliente, a prescindere dalla natura della richiesta, il preventivo dettagliato in forma scritta o digitale. Bisogna mettere nero su bianco, in particolare, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo precisamente fra oneri, spese e compenso professionale.
Stop ai preventivi a voce, dunque, e soprattutto basta alle previsioni dei costi solo su esplicita richiesta da parte del cliente. Tali misure "di passaggio", introdotte dalla Legge n. 247/2012 (la Riforma forense) e dal D.L. n. 1/2012, sono ora abrogate: il preventivo scritto diventa obbligatorio sempre.
Le nuove norme per tutti i professionisti
La modifica del D.L. n. 1/2012, è da segnalare, introduce l´obbligo del preventivo scritto non solo per gli avvocati, ma per tutti professionisti. Chi svolge professioni regolamentate (ad esempio architetti, ingegneri e commercialisti) deve ora rendere nota al cliente "la misura del compenso", che a sua volta deve essere adeguata all´importanza dell´opera. Il documento deve anche indicare chiaramente la complessità dell´incarico e riportare gli estremi della polizza assicurativa.
La Legge sulla concorrenza stabilisce inoltre che tutti i professionisti devono indicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Le nuove società miste di avvocati e investitori
Molto importanti anche le novità in tema di società tra avvocati. Con la Legge sulla concorrenza viene introdotta la possibilità di costituire società miste composte anche da soci investitori non professionisti. E si apre non solo alle società di persone, ma anche alle società di capitali e alle cooperative da iscrivere in una sezione speciale dell´albo.
I soci non professionisti, viene specificato, potranno detenere solo fino al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto. Tuttavia, i restanti due terzi potranno essere esercitati sia da avvocati iscritti all´albo sia da professionisti attivi in altri settori lavorativi. Modifiche che con ogni probabilità porteranno all´ingrandimento degli studi legali e alla comparsa di maggiori investimenti economici.
Deducibili le spese di formazione e aggiornamento
Dal 14 giugno, infine, sono cambiate le regole anche per quanto riguarda le spese di aggiornamento professionale degli avvocati. La nuova Legge sul lavoro autonomo, infatti, ha introdotto la possibilità per tutti i professionisti di dedurre integralmente le spese per la formazione e l´aggiornamento professionale fino al tetto massimo di 10mila euro, e fino a 5mila per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze. Ma non solo: dal 14 giugno sono deducibili anche le spese che avvocati e professionisti sostengono per le assicurazioni contro i mancati pagamenti.
*pubblicato in Diritto.it 30/8/2017