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Covid-19, affidamento fornitura buoni spesa in deroga al codice contratti pubblici: no a sospensione

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Mancano i presupposti dell'estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a. nel caso in cui viene richiesta la sospensione immediata degli effetti di un provvedimento con cui la pubblica amministrazione, in deroga al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), affida a una società «la fornitura dei buoni spesa quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con decreto n. 3469 del 24 aprile 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha impugnato:

  • la determinazione dirigenziale con cui è stata affidata, in deroga al codice dei contratti pubblici, ad altra società, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento sino al 30 giugno 2020, la fornitura dei buoni spesa. Fornitura, questa, che rientra nell'ambito di quelle erogazioni di contributi a sostegno delle persone che versano in una difficile situazione economico-sociale a causa dell'emergenza Covid – 19;
  • la OCDPC (ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile) con la quale sono stati adottati ulteriori interventi urgenti con riferimento alla situazione emergenziale e al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da virus, nella parte in cui «prevede che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 50/16, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale».

A parere della ricorrente tali provvedimenti sono illegittimi perché la pubblica amministrazione non ha tenuto conto della convenienza della offerta dalla stessa formulata. Per tal verso, l'istante, contestualmente al ricorso presentato dinanzi al Tar competente, ha chiesto a quest'ultima autorità giudiziaria l'adozione di misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56, comma 1, c.p.a.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar Lazio.

Innanzitutto, il Tar pone l'attenzione sulla funzione del decreto cautelare. I Giudici amministrativi affermano che il decreto, lungi dal voler anticipare il giudizio, assolve alla funzione di prevenire pregiudizi irreversibili che non potranno essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Ma come sono valutati tali pregiudizi? Ad avviso del Tar:

  • da un lato si deve tener conto della gravità del danno provocato dall'esecuzione del provvedimento:
  • dall'altro, occorre comparare detta gravità con gli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti.

 Ciò premesso e tornando al caso in esame, secondo l'autorità giudiziaria adita dalla ricorrente:

  • la deroga al codice dei contratti pubblici attuata dalla pubblica amministrazione nell'affidare la fornitura di buoni spesa va valutata alla luce della situazione emergenziale in atto e, quindi, alla luce delle condizioni di disagio economico-sociale in cui versano alcune persone a causa dell'emergenza provocata dal Covid 19;
  • dalla comparazione di tali condizioni con l'aspetto della convenienza concreta dell'offerta proposta dalla parte ricorrente, non emergono i presupposti necessari per l'adozione delle misure cautelari monocratiche. E ciò in considerazione del fatto che dette misure, consistendo nella sospensione immediata del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 56, comma 1, c.p.a., si possono adottare «in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio». Nella fattispecie in esame, ad avviso del Tar, i predetti presupposti di estrema gravità e urgenza non sussistono. Tra l'altro, una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti in questione avrebbero un impatto sociale e assistenziale di notevole valore in presenza dell'attuale situazione emergenziale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte pertanto, i Giudici amministrativi hanno negato la misura cautelare monocratica richiesta e hanno rinviato per la trattazione collegiale della domanda cautelare. 

 

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