Con la sentenza
n. 77/2018 depositata il 19 aprile 2018, i supremi giudici della Consulta hanno dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale dell´art. 92 cpc 2° comma.
Occorre ricordare innanzitutto che a seguito della modifica intervenuta con il D.L. n. 132/2014convertito con la legge n. 162/2014, il legislatore aveva limitato la possibilità del giudice di pronunciare la compensazione totale o parziale delle spese di liti alle sole ipotesi in cui la questione trattata rappresentasse un "novità" o ci fosse stato il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle precedenti decisioni.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Torino e di Reggio Emilia, che avevano messo in dubbo la legittimità costituzionale della disposizione censurata sulla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti dall´art. 92 cpc.
Il Tribunale di Reggio Emilia deduceva altresì la mancata considerazione della condizione soggettiva del lavoratore ricorrente come parte "debole" del rapporto controverso al fine della regolamentazione delle spese processuali.
La Corte chiarisce che anche se non può essere messo in discussione il principio generale che dispone l´obbligo della rifusione delle spese a carico della parte soccombente del giudizio, occorre introdurre un´altra ipotesi in cui il giudice potrà disporre la compensazione e cioè in tutte le ipotesi in cui possono essere richiamate "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" tra le possibilità di compensare le spese di giudizio.
Nel comunicato diramato dalla Consulta si legge che la tassatività prevista dalla norma in questione, così come modificata dalla riforma del 2014, deve essere considerata"lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
Pertanto alla luce della citata pronuncia della Consulta, va ampliato l´ambito di applicazione del principio previsto dal 2° comma dell´art. 92 in quanto oltre alle ipotesi indicate, va ricompresa anche quest´ultima. Alla luce di ciò va dichiarata l´illegittimita` costituzionale dell´articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con riferimento all´altra questione sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia fondata sulla natura del rapporto di lavoro e della condizione soggettiva del lavoratore che agisce per la tutela dei propri diritti contro il datore di lavoro, la Consulta ha chiarito che la qualità di "lavoratore" e quindi di soggetto debole, di per sé non giustifica, di per se´, una deroga all´obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
Tuttavia la Corte ha voluto chiarire che, con la pronuncia di illegittimita` costituzionale del 2° comma dell´articolo 92 Cpc, anche per il lavoratore soccombente potrebbe ampliarsi l´ambito della compensazione in caso di soccombenza. Infatti affermano i giudici della Consulta nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia promosso un giudizio senza aver potuto conoscere preventivamente elementi di fatto che si trovano nella esclusiva disponibilita` del datore di lavoro, si potrebbero invocare quelle ´gravi ed eccezionali ragioni´ che consentono la compensazione delle spese di lite.
Si allega sentenza della Corte