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Coppia di fatto: il convivente more uxorio non può essere punito per favoreggiamento personale

Con sentenza n. 6218/18, depositata il 9 febbraio, la III sezione Penale della Corte di Cassazione, estende l´area di applicazione dell´art. 384 c.p. alle coppie di fatto.

La causa di non punibilità prevista dalla norma, infatti, viene applicata anche al convivente more uxorio, oltre che al coniuge.

Lui, imputato per reati previsti dall´art. 73 D.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), veniva condannato in primo e in secondo grado, lei per favoreggiamento personale.

Per la cassazione della sentenza, la difesa eccepiva che la Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado senza rideterminarne la pena nonostante la trasformazione del comma 5 in titolo autonomo del reato ed i nuovi limiti edittali più favorevoli.

Applicabile al caso di specie, secondo la difesa, la causa di non punibilità di cui all´art. 384c.p., anche se in presenza di una coppia di fatto, e così citando nel ricorso la sentenza n. 34147 del 4 agosto 2015.

I ricorsi venivano ritenuti fondati. Analizziamone i motivi.

Quanto alla condanna per i reati di cui all´art. 73 D.P.R. n. 309/90, la Cassazione ha spiegato che l´ imputato ha diritto di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli che si succedono nel tempo, pertanto il giudice della cognizione avrebbe dovuto applicare la lex mitior, vale a dire quella più favorevole al reo, stanti le modifiche dei nuovi minimi edittali.

Quanto alla convivente, la Suprema Corte ha deciso di applicare la causa di non punibilità prevista dall´art. 384, comma primo, cod. pen.
Tale istituto, valevole di norma solo in favore del coniuge, opera anche in favore del convivente more uxorio (Cass. Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264630). Per di più la questione è rilevabile d´ufficio nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Rv. 259110), e quindi anche se non supportato da un apposito motivo di ricorso.

L´applicazione della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l´amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge tra cui, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell´onore, non ha, quindi, come presupposto necessario, il rapporto di coniugio tra chi favoreggia e chi è favoreggiato.






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