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In caso di impugnazione di una procedura concorsuale, la natura di contraddittori necessari di tutti i candidati inseriti in graduatoria impone di recuperane la presenza in grado d'appello, se nel giudizio di primo grado essi non siano stati convocati. E ciò alla luce della potenziale lesività degli esiti che dall'appello potrebbero conseguire le loro posizioni.
Questo è quanto è stato sostenuto dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4578 del 15 luglio 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione posta all'attenzione dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
La ricorrente, quale dipendente dell'amministrazione provinciale nella qualifica di agente faunistico ambientale, categoria "C", ha partecipato alla procedura concorsuale di progressione verticale per la copertura di 5 posti di istruttore di vigilanza, categoria "D", classificandosi al nono e ultimo posto della graduatoria finale. È accaduto che la stessa ha impugnato la predetta graduatoria e tutti gli atti a essa relativi in quanto ha ritenuto sussistenti plurime violazioni del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".Il giudizio è stato instaurato nei confronti di non tutti i controinteressati e, nonostante l'assenza di integrità del contraddittorio, il Tar si è pronunciato ugualmente, respingendo il ricorso.
Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.
Analizziamo l'iter logico-giuridico di tale ultima autorità giudiziaria
La decisione del CdS
I Giudici d'appello, con riferimento all'assenza di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, richiamano quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 4 del 26 aprile 2018, secondo cui «nel processo amministrativo non può essere precluso al giudice di appello di rilevare ex officio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado», tra i quali va menzionato, indubbiamente la corretta instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, non sussiste un vizio originario di costituzione del rapporto processuale in quanto nel giudizio di primo grado sono stati convocati alcuni dei controinteressati e il giudice non ha ritenuto necessaria l'estensione del contraddittorio agli altri. E ciò in considerazione del fatto che, secondo il Tar, l'integrazione sarebbe stata superflua alla luce della decisione assunta, ossia alla luce della ritenuta infondatezza del ricorso. Si è trattata di una scelta cui sottendono ragioni di economia processuale di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. In forza di tale disposizione, infatti, «l'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato [...]». In queste ipotesi il giudice decide con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. Che tale sia la portata della decisione assunta dal Tar, nel caso di specie, è evidente atteso che è una decisione presa proprio in applicazione della suddetta norma; norma, questa:
•ispirata al canone costituzionale della ragionevole durata del processo;
•con chiara finalità di evitare formalità superflue e un inutile dispendio di attività processuale.
Il meccanismo di cui alla norma su citata trova applicazione nel giudizio di impugnazione in forza del «rinvio cd. "interno" contenuto nell'art. 38 c.p.a., che consente di attingere alle regole generali del giudizio di primo grado [...] anche nelle impugnazioni». Ciò chiarito, appare opportuno ritornare al caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato. Secondo quest'ultima autorità giudiziaria, «la disciplina introdotta con l'art. 49, comma 2, c.p.a., per quanto rispondente ad apprezzabile ratio di contenimento della durata, sovverte la regola in forza della quale il giudice, di regola, prima accerta l'integrità del contraddittorio e solo dopo procede alla valutazione del merito. Essa, infatti, ammette la possibilità di definire il merito della controversia a prescindere dall'esame dell'integrità del contraddittorio». Questa sovversione estesa anche al giudizio di secondo grado, consente al giudice d'appello, ove l'impugnazione sia manifestamente inammissibile, improcedibile, irricevibile, o infondata, di evitare l'ordine di integrazione del contraddittorio, mancata nel grado procedente. Nella fattispecie in questione, il Consiglio di Stato ritiene che l'appello non sia "manifestamente" irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, con l'ovvia conseguenza che, in quest'ipotesi, appare necessaria l'integrazione del contraddittorio, la cui mancanza in primo grado seppure non viziante, costituisce un presupposto essenziale nel corso del giudizio dinanzi proprio al Consiglio di Stato. E ciò in considerazione del fatto che «la caducazione, anche parziale, della graduatoria del concorso che dovesse eventualmente conseguire all'accoglimento dell'appello produrrebbe effetti pregiudizievoli in assenza della presenza in giudizio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, i quali subirebbero pregiudizio già solo per effetto dell'assegnazione di uno dei posti messi a concorso alla ricorrente» (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2014, n. 890). La natura, quindi, di contraddittori necessari di tutti i candidati inseriti in graduatoria impone di recuperane la presenza, alla luce della potenziale lesività degli esiti del giudizio d'appello sulle relative posizioni. In forza delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, «non definitivamente decidendo sul ricorso, il Consiglio di Stato ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti nella graduatoria».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.