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Contributo unificato tributario e controlli sulla regolarità del versamento

Riferimenti normativi: D.P.R. n.115/2002 – D.Lgs. n.546/1992

Focus: Dal 7 luglio 2011, a seguito di modifica del D.P.R. n.115 del 30/5/2002, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", è dovuto il versamento del << contributo unificato di iscrizione a ruolo >> che ha sostituito tutte le altre imposte per la tassazione degli atti giudiziari del processo tributario. Per il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato si procede alla riscossione coattiva degli stessi mediante iscrizione a ruolo.

Principi generali: Secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.115/2002 (aggiornato con modifiche dal D.Lgs. n.120 del 2/10/2018, dal D.L. n.113 del 4/10/2018 e dalla L. n.4 dell'11/1/2018), in caso di proposizione di ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie il contributo unificato di iscrizione a ruolo deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario. Per atto introduttivo del giudizio si intende non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, tra cui l'appello/ricorso incidentale ed i motivi aggiunti. L'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore dell'atto impugnato, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs.n.546/92, è costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nelle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma di queste ultime. Ai sensi dell'art.14, comma 3 bis, del D.P.R. n.115/2002, il valore suddetto deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (art.12, comma 2, D.Lgs. n.546/1992).

Se con unico ricorso sia impugnata una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie hanno il compito di verificare la regolarità del contributo unificato tributario e, in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, provvedono a notificare l'invito al pagamento delle somme dovute, tramite posta elettronica certificata (PEC), al difensore, assegnando il termine di 30 giorni per l'adempimento. Nell'invito al pagamento è anche precisato che il mancato pagamento comporta l'iscrizione a ruolo di tali importi per la riscossione coattiva degli stessi. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - sezione/collegio 2- con sentenza n.275 del 25/11/2019 si è pronunciata su un caso di atto di "Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato", emesso da un ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Ad avviso dell'Ufficio di segreteria il ricorrente in sede di costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria provinciale ha omesso di corrispondere il contributo unificato tributario, oggetto dell'atto di regolarizzazione, pari ad € 3.450,00. Il ricorrente ha impugnato tale atto, chiedendone l'annullamento, sostenendo che l'ammontare corretto da richiedere sarebbe stato pari ad € 1.500,00 posto che l'unico atto impugnato sarebbe stato un'intimazione di pagamento. A detta dell'Ufficio, costituitosi in giudizio, l'atto di regolarizzazione è legittimo in quanto il ricorrente sebbene abbia impugnato un'intimazione di pagamento, sia in sede introduttiva al ricorso che in sede di formalizzazione del petitum che in sede di causa petendi, ha fatto specifico riferimento e chiesto l'annullamento di " più atti" e non della sola intimazione di pagamento, cioè delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento che assumeva come non allegate alla stessa né mai notificategli. 

La Commissione Tributaria Regionale ha richiamato il principio della Corte di Cassazione la quale ha precisato che in "materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto iniziale notificato". Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita dall'art.19, comma 3, del D.Lgs. n.546/92. In buona sostanza, il ricorrente può scegliere se impugnare, autonomamente, solo l'atto consequenziale notificatogli, cioè avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure se impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione ) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà, dunque, al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale o della pretesa tributaria. Alla luce di tale principio, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ha tenuto conto del fatto che l'art.14, comma 3 bis, T.U.S.G. dispone che " nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi dell'art.12, comma 2, D.Lgs.n.546/92 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". Di conseguenza, la stessa ha ritenuto legittimo l'atto di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato e rigettato il ricorso del ricorrente per aver omesso di versare il contributo unificato tributario per ogni atto impugnato richiamato nell'atto introduttivo del giudizio. 

 

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