In materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell’aggiudicazione della gara (compresi tra tali atti anche quelli di autotutela pubblicistica e questi ultimi pure dopo la conclusione del contratto) e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la conclusione del contratto; spettano, invece, al giudice ordinario le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto (salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi). Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dall’aggiudicatario decaduto per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento dell’ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale: in tali casi, infatti, viene in rilievo una fattispecie svolta ed esaurita tra l’originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, dove alla deliberazione di aggiudicazione dell’appalto non ha fatto seguito la stipula della convenzione di disciplina tra le parti, bensì, all’esito di una fase interlocutoria volta alla eventuale rinegoziazione dell’oggetto dell’instaurando rapporto, la decadenza dalla stessa aggiudicazione.
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