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Elementi sopravvenuti nel rinnovo del permesso di soggiorno, CdS enuncia principi

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l´art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del
1998 (T.U. Immigrazione) impone all´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi
sopravvenuti nelle more della dell´emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero
(da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113; 19 luglio 2016, n. 3205) ma la norma citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall´Amministrazione al momento dell´adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).
Ciò comporta che se l´interessato nulla ha comunicato alla Questura (neanche dopo aver conseguito l´assunzione) e quest´ultima abbia respinto (non per assenza di reddito
ma) per assenza di un lavoro il rinnovo del permesso, tale rifiuto è legittimo.

Ad affermarlo, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 09/11/2016, (ud. 03/11/2016,
dep.09/11/2016), n. 4659

Un cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno con scadenza agosto 2013, presentava richiesta di rinnovo in agosto 2016. Nel novembre 2015, la Questura di Brescia rigettava la richiesta, data la "mancanza di attività lavorativa" in capo al richiedente, che per l´appunto presentava ricorso innanzi al TAR Lombardia, affermando che nel Marzo del 2015 era stato assunto con contratto part-time, guadagnando 6500 euro nel corso di tutto l´anno 2016 e aggirandosi il conteggio dell´intero anno lavorativo 2016 intorno agli 8000 euro.

Purtroppo, di questa nuova attività lavorativa iniziata, lo straniero non aveva mai fatto menzione.

Il Tar si trovava comunque a respingere la richiesta perché il reddito risultava inferiore all´assegno sociale.

Nell´appello proposto successivamente, il cittadino pakistano affermava che i redditi, tanto del 2015 quanto del 2016, erano sufficienti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Di diverso avviso il giudice deputato a decidere in appello, il quale rilevava l´infondatezza dell´impugnazione.

Il D. Lgs n. 286 1998 all´articolo 5 comma 5, stabilisce infatti un obbligo per l´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi che sopraggiungono nel periodo di tempo necessario per emanare il provvedimento, ma facendo riferimento a quelli esistenti o rappresentati o conosciuti da questa stessa al momento in cui il provvedimento viene adottato ( anche se questo è successivo alla presentazione della domanda).

Il nostro pakistano non faceva presente alcun nuovo elemento alla Questura, neanche dopo l´assunzione, tanto che la richiesta veniva respinta per assenza di lavoro.

Fermo restando il respingimento dell´appello, è necessario e utile sottolineare però che, avendo il TAR controllato quanto fosse congruo il reddito documentato dal ricorrente, segnalava all´amministrazione che, qualora il ricorrente avesse fatto ulteriore richiesta, corredata di relativi elementi sopravvenuti, essa sarebbe stata obbligata a riesaminare le circostanze.






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