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Cons. Stato Sez. VI, 14/10/2015, n. 4747 (Patrimonio culturale)

L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela di un bene di interesse culturale (da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost.) è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. I, n. 764/2011).

 

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