Se le regole generali in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e seguenti c.c.) trovano applicazione (nei limiti della compatibilità) in relazione agli atti amministrativi in senso proprio, a tanto maggior ragione le medesime regole generali sono destinate a trovare applicazione in relazione a una tipologia di atti sostanzialmente atipici che risultino comunque volti a una regolazione sostanzialmente pattizia di alcuni aspetti di attività lato sensu amministrative (Conferma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. I, n. 1022/2014) (Conforme alla sentenza Cons. Stato n. 5048/2015).
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